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Il ragguaglio della pena detentiva in pecuniaria segue l’art. 56-quater legge n. 689/1981 (Cass. pen. n. 19606 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, trova applicazione l’art. 56-quater legge n. 689/1981, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, il quale fissa il valore giornaliero di conversione in una misura variabile tra un minimo di 5 e un massimo di 2.500 euro, corrispondente alla quota di reddito giornaliero impiegabile per il pagamento della pena pecuniaria. Il giudice è tenuto a motivare specificamente la quantificazione, dando conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato e del suo nucleo familiare, potendo altresì disporre la rateizzazione della pena ai sensi dell’art. 133-ter cod. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la sostituzione della pena detentiva di quattro mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, ripristinata a seguito della revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con la pena pecuniaria corrispondente. La conversione era stata operata applicando il criterio dei 75 euro per ogni giorno di pena detentiva, ulteriormente ridotto in ragione delle condizioni economiche del condannato, con determinazione finale della pena pecuniaria in 8.000 euro da corrispondere in 40 rate mensili.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, per non essere stato adottato il criterio di ragguaglio di cui all’art. 56-quater legge n. 689/1981, e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al reddito annuo di 6.500 euro risultante dal modello ISEE prodotto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, rilevando che la disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all’art. 56-quater legge n. 689/1981. Tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, individua in modo autonomo i parametri per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, prevedendo che il giudice determini il valore giornaliero al quale assoggettare l’imputato, in una forbice compresa tra 5 e 2.500 euro, corrispondente alla quota di reddito giornaliero impiegabile, tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.

La Corte ha precisato che il giudice dell’esecuzione, pur avendo operato il ragguaglio richiamando l’importo di 75 euro, collocato nella forbice edittale, ha omesso di fornire alcuna motivazione sulla quantificazione. In tal modo, la disposizione che disciplina la materia è stata elusa, facendo sostanziale applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 2022, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 legge n. 689/1981 che fissava il valore giornaliero in misura non inferiore a 250 euro. La Consulta ha quindi individuato il tasso di conversione in quello di 75 euro stabilito dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., al solo fine di evitare che la dichiarazione di incostituzionalità pregiudicasse l’applicabilità della pena pecuniaria.

La Corte ha evidenziato che la delega contenuta nell’art. 1, comma 17, lett. I), legge n. 134/2021 è stata attuata con l’introduzione dell’art. 56-quater legge n. 689/1981, che ha individuato parametri autonomi di conversione, svincolati dal riferimento all’art. 135 cod. pen., proprio per consentire al giudice di adeguare la sanzione alle condizioni economiche del condannato. In tale quadro, richiamando la ricostruzione operata da Sez. 5, n. 23156 del 20/06/2025 e il principio già affermato da Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, la determinazione della pena pecuniaria avrebbe dovuto essere compiuta individuando la quota di reddito giornaliero dell’imputato sulla base dei parametri indicati dalla norma, con specifica motivazione.

Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio, che dovrà attenersi ai principi indicati in punto di individuazione del criterio di ragguaglio e di motivazione sulla determinazione della pena pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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