Pena concordata inferiore a quindici giorni è illegale (Cass. pen. Sez. VI n. 24723 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale, e come tale rilevabile in sede di legittimità, la pena detentiva irrogata su accordo delle parti in misura inferiore al limite minimo di quindici giorni di reclusione previsto dall’art. 23 cod. pen. Tale limite non può essere superato né ai fini del computo finale della sanzione né ai fini del calcolo intermedio. La pena così determinata non è riducibile neppure con la diminuzione derivante dalla scelta di un rito speciale, né con la sostituzione con la pena pecuniaria, perché il giudice può operare la sostituzione solo nei limiti fissati dalla legge. L’accertata illegalità della pena comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza, essendo venuto meno l’accordo delle parti su cui la decisione era fondata.
Il Fatto
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 570-bis cod. pen., la pena concordata di giorni 14 di reclusione ed euro 70,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito. Il giudice aveva disposto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 e ss. legge n. 689 del 1981, determinando il valore giornaliero in euro 75,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste, deducendo un unico motivo di illegalità della pena applicata, in quanto la pena detentiva, prima della disposta sostituzione, risultava inferiore alla misura minima di giorni 15.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto precisato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione soggiace ai limiti di ammissibilità posti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con esso deducibili i soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quanto alla nozione di pena illegale, in assenza di una norma definitoria essa viene dedotta “in negativo” dal principio di legalità della pena, cristallizzato dall’art. 25 Cost., dall’art. 7 CEDU e dall’art. 1 cod. pen. Il percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità ha ridisegnato i confini della categoria, pervenendo a teorizzare, accanto a una illegalità “originaria”, una illegalità “sopravvenuta”.
Illegale è anzitutto la pena che presenti ab origine tale connotazione, ossia la pena diversa per specie da quella stabilita dalla legge, ovvero inferiore o superiore per quantità ai relativi limiti edittali. Resta invece estraneo alla categoria il vizio che infici il percorso argomentativo attraverso cui il giudice giunge alla determinazione dell’entità della condanna, ossia l’errore sul procedimento di calcolo, quando alla stessa pena finale sarebbe stato possibile giungere con una diversa modulazione delle determinazioni intermedie. Diversamente opinando, qualunque errore di diritto nel computo andrebbe corretto d’ufficio, snaturando il meccanismo dell’impugnazione di legittimità, retto dal principio devolutivo di cui all’art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 46653 del 2015 e le Sezioni Unite n. 47766 del 2015, secondo cui l’illegalità rilevante sussiste quando la pena irrogata non sia prevista dall’ordinamento ovvero, per specie e quantità, ecceda il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo, salvo che sia frutto di errore macroscopico. Viene poi richiamato l’orientamento che ha già affermato essere pena illegale quella irrogata per un delitto in misura inferiore al limite minimo di quindici giorni di reclusione, non superabile né ai fini del computo finale né del calcolo intermedio, non riducibile con la diminuente del rito né con la sostituzione.
Applicando tali direttrici, il calcolo era stato formulato con pena base di mesi 1 di reclusione, ridotta a giorni 20 per le attenuanti generiche e ulteriormente ridotta per il rito a giorni 14. La pena detentiva concordata risulta dunque pari a 14 giorni ed è illegale in quanto inferiore al limite minimo di 15 giorni previsto per la reclusione dall’art. 23 cod. pen. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, essendo venuto meno l’accordo delle parti, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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