Opzione put tra socio e terzo: obbligo di inquadramento nell’art. 2341-bis c.c. (Cass. civ. n. 20158 del 22.06.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il patto parasociale con il quale un socio riconosca a un terzo un’opzione “put” sul trasferimento dell’intera partecipazione sociale è disciplinato dall’art. 2341-bis cod. civ. solo se, per il suo contenuto e la sua funzione, rientra in una delle fattispecie tipizzate dalle lettere a), b) o c) della norma, cui soltanto si applica il termine quinquennale di validità. È apodittica e non sindacabile la motivazione che, senza alcuna verifica, riconduca il patto a una delle predette categorie, limitandosi ad affermare che i patti parasociali possono intercorrere anche tra soci e terzi. Il giudice di merito deve pertanto accertare, in concreto, se l’opzione isolata, a funzione meramente speculativa, sia stata inserita in pattuizioni più complesse con finalità di stabilizzazione degli assetti societari.

Il Fatto

La società, socia di una società di capitali, stipulava con altro soggetto, in data 23 ottobre 2003, un patto parasociale che riconosceva alla stessa un’opzione “put” per il trasferimento dell’intera partecipazione. Successivamente, nel 2005, le parti stipulavano un ulteriore accordo che, secondo la ricorrente, aveva natura novativa del precedente. All’atto dell’esercizio dell’opzione, la società convenuta eccepiva l’avvenuta scadenza del patto per decorso del termine quinquennale di validità previsto dall’art. 2341-bis cod. civ..

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’eccezione e dichiarava scaduto il patto, decorrendo il quinquennio dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell’art. 223 vicies semel disp. att. cod. civ. Avverso tale decisione la società socia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 2341-bis cod. civ. per non aver la Corte territoriale verificato la riconducibilità del patto a una delle fattispecie tipizzate dalla norma.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver omesso la verifica indispensabile ai fini dell’applicazione del termine quinquennale di validità. Ha precisato che il richiamo alla possibilità di stipulare patti parasociali tra soci e terzi non è sufficiente, dovendo il giudice di merito accertare se il patto di opzione rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) o c) dell’art. 2341-bis cod. civ..

La Suprema Corte ha evidenziato che l’inquadramento è decisivo per le diverse conseguenze giuridiche che ne derivano. Ha richiamato la distinzione tra opzione isolata, avente funzione meramente speculativa, e opzione inserita in pattuizioni più complesse con finalità di stabilizzazione degli assetti societari, solo in quest’ultimo caso riconoscendo l’applicabilità della norma. La motivazione della Corte territoriale è stata, pertanto, ritenuta apodittica nella parte in cui ha qualificato l’accordo come “atipico” e, al contempo, riconducibile all’ipotesi della lettera b) dell’art. 2341-bis cod. civ..

Il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame del fatto decisivo consistente nell’accordo di rinnovo del 2005, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo, dovendo l’accertamento essere integralmente rinnovato in sede di rinvio. La Corte ha, infine, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato le parti alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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