La clausola arbitrale nel patto parasociale è esclusiva e prevale sul foro convenzionale (Cass. civ. Sez. VI-1 n. 16061 del 18.05.2022)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di devoluzione della controversia ad arbitri si intende esclusiva, senza necessità di una espressa dichiarazione in tal senso, poiché la scelta dell’arbitrato comporta l’integrale sostituzione del sistema di giustizia istituzionale, risultando incompatibile con la persistenza di un’alternativa facoltà di opzione per il giudice ordinario. Il regolamento necessario di competenza è ammissibile per far valere l’omesso esame dell’eccezione di arbitrato proposta in via prioritaria, poiché la statuizione sulla competenza, incompatibile con l’accoglimento di tale eccezione, si traduce nel suo implicito rigetto. La domanda risarcitoria proposta da un socio contro altro socio per inadempimento di obblighi derivanti da patto parasociale attiene ai rapporti tra i soci ed è liberamente devolubile ad arbitri, non coinvolgendo interessi della società o di terzi protetti da norme inderogabili.
Il Fatto
Una società, socia di una terza società, ha convenuto in giudizio dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia l’altra socia, avente sede in Austria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi assunti con un patto parasociale stipulato tra le parti.
La società convenuta ha eccepito in via principale l’incompetenza del giudice adito in favore della Camera arbitrale di Bolzano, in forza della clausola compromissoria contenuta nel patto, e in via subordinata l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bolzano, indicato quale foro esclusivo. Il Tribunale, ritenendo l’eccezione di arbitrato una questione di merito, ha declinato la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Avverso tale ordinanza la società convenuta ha proposto regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, osservando che esso è volto a far valere l’omesso esame dell’eccezione di arbitrato. La decisione del giudice di merito sulla sola questione di competenza, senza pronunciarsi sull’eccezione prioritaria di arbitrato, equivale a un rigetto implicito di quest’ultima, integrando l’interesse della parte a impugnare.
Nel merito, la Corte ha affermato l’implicita esclusività della clausola compromissoria, richiamando il principio per cui la devoluzione ad arbitri configura la scelta di un sistema alternativo di giustizia, amministrato da soggetti privati in sostituzione integrale di quello istituzionale. La giurisprudenza sulla necessità di una dichiarazione espressa di esclusività riguarda solo la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale, non la radicale scelta dell’arbitrato, che risulterebbe incompatibile con la permanenza di una facoltà alternativa di opzione per il giudice ordinario.
Quanto alla materia del contendere, la Corte ha precisato che la determinazione della competenza si opera in base alla domanda, e che la scelta del titolo giuridico spetta all’attore. La domanda risarcitoria tra soci per inadempimento del patto parasociale attiene ai rapporti personali tra le parti e non coinvolge il patto costitutivo della società né interessi di terzi protetti da norme inderogabili, con la conseguenza che può essere liberamente deferita alla cognizione arbitrale.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, annullato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano, assorbendo ogni altra questione e compensando le spese della fase di merito.
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Nota della Redazione
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