Falso procuratore e contratto a termine: la Cassazione conferma il rigetto del dirigente (Cass. civ. n. 4054 del 08.02.2022)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, la stipulazione da parte del direttore del personale, privo del potere di costituire rapporti di lavoro con i terzi, integra gli estremi della carenza di potere rappresentativo, non superabile dall’apparentia iuris qualora l’altro contraente fosse pienamente in grado di conoscere i limiti del potere negoziale. Ne consegue che il diritto alla retribuzione incentivante pattuita dal falso procuratore è subordinato alla deliberazione del consiglio di gestione della società, quale condizione integrativa di efficacia dell’atto. È altresì insindacabile in sede di legittimità l’interpretazione del contratto e il giudizio di fatto sull’incolpevole ignoranza dell’allegato contenente il trattamento economico.
Il Fatto
Un dirigente, assunto a termine e a tempo parziale da una società, agiva in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione variabile pattuita per gli anni 2014-2016. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello la rigettava, ritenendo che il direttore del personale che aveva sottoscritto il contratto individuale, inserendo il trattamento incentivante, fosse privo del potere di rappresentanza per definire le condizioni economiche, necessitando di un’idonea deliberazione dell’organo amministrativo.
Il lavoratore ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e delle norme sulla rappresentanza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha escluso la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in quanto la Corte territoriale aveva applicato le regole sulla rappresentanza di cui agli artt. 1387 ss. c.c. con argomentazione adeguata, superando così il vaglio del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost..
La Suprema Corte ha poi confermato l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito, basata sul canone letterale dell’art. 1362 c.c. e su quello sistematico dell’art. 1363 c.c., in una prospettiva di buona fede. La revisione dell’interpretazione è stata ritenuta una mera contestazione del risultato interpretativo, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello circa l’incolpevole ignoranza della società riguardo all’allegato sul trattamento incentivante, basata su prove testimoniali e non su presunzioni. Il lavoratore, data la sua posizione di dirigente, non poteva fare affidamento su una situazione apparente, essendo in grado di comprendere i limiti dei poteri del direttore del personale. La mancata richiesta di obiettivi per tre anni confermava la consapevolezza circa il perimetro negoziale dell’assunzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1387 c.c. – Fonti della rappresentanza
- Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza