L’inerzia nella VIA è illegittima anche per i progetti PNRR (TAR Puglia n. 987 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffida a provvedere, che manifesti il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, è equiparabile a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., con la conseguenza che il termine annuale per l’esperimento dell’azione avverso il silenzio non determina una decadenza sostanziale della posizione soggettiva. Nel procedimento di VIA, tutti i termini sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e il loro decorso senza l’adozione del provvedimento finale integra un’inerzia illegittima ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990. I “criteri di priorità” nella trattazione delle istanze e le disfunzioni organizzative interne all’amministrazione non possono giustificare il ritardo nella conclusione del procedimento.

Il Fatto

Una società ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativo a un impianto agrivoltaico. Il progetto era qualificato come opera strategica ai fini del PNRR e del PNIEC e, pertanto, la competenza istruttoria spettava alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Dopo la conclusione della fase di consultazione del pubblico, la società ha atteso invano l’espressione della Commissione entro i termini di legge, fino a diffidare formalmente l’Amministrazione. A fronte del perdurare dell’inerzia, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha chiarito che il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. non comporta una decadenza sostanziale dell’interesse legittimo, ma costituisce una mera sanzione processuale. Ne consegue che la diffida del privato, manifestante il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, deve essere equiparata a una nuova istanza, facendo decorrere nuovamente il termine per agire.

Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza di un’inerzia illegittima, valorizzando la natura perentoria di tutti i termini del procedimento di VIA, come stabilito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Tale natura non può essere scalfita neppure dall’esistenza di “criteri di priorità” nella gestione dei progetti: il legislatore ha infatti precisato che la disciplina sull’ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali previsti per i progetti del PNRR.

Il Tribunale ha poi escluso che le disfunzioni organizzative interne agli uffici o il consistente numero di istanze possano giustificare il ritardo, concludendo che nel caso di specie erano ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, senza che questa avesse adottato alcuna determinazione. Il TAR ha infine accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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