Giudizio di ottemperanza: il TAR dispone verifiche su cessione del credito e ordina chiarimenti al Comune (TAR Puglia n. 934 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ove ravvisi profili di incertezza in ordine alla legittimazione attiva conseguente a una cessione del credito e alla effettiva capacità finanziaria dell’ente debitore, può disporre incombenti istruttori nei confronti delle parti, assegnando un termine per il loro adempimento e riservandosi di valutare, in caso di inerzia, la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Tale potere si inquadra nella fase esecutiva finalizzata all’attuazione del giudicato e non richiede una pronuncia di accoglimento o rigetto dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La società, quale procuratrice speciale di altra società, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani nei confronti del Comune, dichiarato definitivamente esecutivo. Il giudizio di ottemperanza veniva accolto con sentenza del TAR, ma l’ente non provvedeva all’adempimento nel termine assegnato.
A seguito della mancata esecuzione, veniva depositata una prima istanza di nomina di commissario ad acta, rigettata perché non era stata comprovata l’avvenuta notificazione della sentenza al Comune. L’istanza veniva reiterata, producendo le ricevute di avvenuta notifica a mezzo PEC della sentenza e insistendo per la nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur non pronunciandosi nel merito dell’istanza, ha rilevato la necessità di acquisire elementi conoscitivi prima di decidere. In particolare, ha ritenuto opportuno verificare, da un lato, le modalità e l’efficacia della cessione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, atteso che il ricorso era stato proposto da una società dichiaratamente non in proprio ma quale procuratrice speciale della società cessionaria; dall’altro, la situazione del Comune in ordine al pagamento delle somme e alle disponibilità finanziarie relative all’adempimento dell’obbligazione.
La decisione si fonda sulla constatazione che la corretta individuazione del soggetto legittimato a ottenere l’esecuzione forzata del giudicato e l’effettiva possibilità di adempimento da parte dell’ente debitore costituiscono presupposti indispensabili per la prosecuzione del giudizio di ottemperanza e per l’eventuale nomina del commissario ad acta.
Il Tribunale ha pertanto ordinato l’esecuzione degli incombenti istruttori, assegnando alle parti un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti. Ha inoltre formulato una espressa avvertenza: in caso di mancato adempimento, il Collegio avrebbe valutato la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
L’ulteriore trattazione della causa è stata contestualmente rinviata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026, in modo da consentire alle parti di ottemperare alle richieste istruttorie nel termine assegnato.
Nota della Redazione
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