Rigetto nulla osta lavoro stagionale: il giudice dispone istruttoria sul requisito reddituale (TAR Puglia ordinanza n. 336 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare concernente il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, il Tribunale amministrativo, ove le allegazioni del ricorrente — in particolare sulla effettiva posizione reddituale e contributiva dell’impresa — non risultino chiarite dalla documentazione prodotta, può disporre istruttoria ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ordinando all’Amministrazione il deposito della documentazione necessaria prima della decisione. La definizione del giudizio cautelare è in tal caso differita per consentire l’acquisizione degli elementi conoscitivi occorrenti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di legge.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal rigetto, disposto in data 3.04.2026 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia, di quattro istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentate nell’interesse di altrettanti lavoratori, ricollegabili all’impresa individuale facente capo al ricorrente. L’atto impugnato è stato adottato, presumibilmente, all’esito di una valutazione negativa in ordine alla sussistenza dei presupposti reddituali e contributivi in capo all’impresa richiedente.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A sostegno del gravame, ha allegato — in prossimità della camera di consiglio — copia della dichiarazione IVA per l’anno 2026, munita di attestazione in data 20.2.2026, nonché copia di un DURC emesso solo dall’INPS e richiesto in data 5.2.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha ravvisato la necessità di un approfondimento istruttorio prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare. In particolare, i giudici hanno ritenuto di dover acquisire una relazione che fornisca adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso, con specifico riferimento alla effettiva posizione reddituale e contributiva dell’impresa individuale intestata al ricorrente.
La documentazione prodotta dal ricorrente, sebbene idonea a comprovare l’esistenza di una posizione fiscale e previdenziale attiva, non è stata considerata sufficiente a fugare ogni dubbio in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di ingresso per lavoro stagionale. L’ordinanza istruttoria si rende, conseguentemente, funzionale a consentire all’Amministrazione di fornire gli elementi conoscitivi occorrenti per la piena valutazione delle doglianze attoree.
Sul piano processuale, l’acquisizione della documentazione è stata disposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina il procedimento cautelare dinanzi al giudice amministrativo e che consente al Collegio di assumere gli opportuni mezzi istruttori anche in tale fase. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia è stato, pertanto, onerato del deposito della documentazione indicata in parte motiva nel termine di trenta giorni.
Il Tribunale ha inoltre fissato per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del 14 ottobre 2026, così differendo ogni decisione in ordine alla domanda cautelare all’esito dell’adempimento istruttorio. La scelta di non pronunciarsi immediatamente sulla sospensiva evidenzia la necessità di valutare la fondatezza del ricorso alla luce di un quadro istruttorio completo, evitando decisioni assunte su elementi documentali non ancora integralmente acquisiti.
Nota della Redazione
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