Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Campania n. 4581 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, preclude al giudice amministrativo l’esame del merito e impone una pronuncia in rito. La declaratoria di improcedibilità non è preclusa dalla circostanza che il giudizio sia stato introdotto con ricorso e motivi aggiunti avverso una pluralità di atti di programmazione sanitaria, quando la rinuncia all’interesse riguardi l’intero complesso delle domande. La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nella particolar complessità e novità delle questioni poste.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente, esercente attività di laboratorio di analisi cliniche, ha impugnato davanti al TAR Campania una serie articolata di atti regionali e aziendali di programmazione della spesa sanitaria e di fissazione dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale, relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e, in via provvisoria, 2024. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti investivano le delibere di Giunta regionale, i decreti dirigenziali e le deliberazioni aziendali nella parte relativa ai centri di patologia clinica.
Si sono costituite in resistenza la Regione Campania e l’ASL competente per territorio. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione degli atti impugnati; con successiva ordinanza collegiale ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in conseguenza della sottoscrizione della clausola di salvaguardia nel contratto di accreditamento. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha dichiarato, con atto depositato in data 6 marzo 2025, di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2025.
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La pronuncia resta sul piano processuale: il giudice non esamina il merito delle censure, perché il venir meno della condizione dell’azione preclude ogni valutazione sulla fondatezza delle domande.
La declaratoria copre l’intero complesso delle impugnazioni, dal ricorso introduttivo ai motivi aggiunti depositati nel corso del giudizio. La formula adottata è quella tipica dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, che si distingue dall’inammissibilità originaria già prospettata dal Collegio con l’ordinanza collegiale del 28 luglio 2023.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che l’esito della controversia, unitamente alla particolare complessità e novità delle questioni poste, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. La decisione è quindi pronunciata con compensazione e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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