Discrasie tra norme e grafica del PUG: ordine istruttorio di esibizione documentale (TAR Puglia n. 879 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ha il potere-dovere di ordinare all’Amministrazione la produzione del provvedimento impugnato e degli atti e documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, anche al fine di verificare la coerenza interna dello strumento urbanistico. Nel giudizio di legittimità sul Piano Urbanistico Generale, la dedotta discrasia tra la parte normativa e la parte grafica del piano costituisce elemento che legittima l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, finalizzati ad acquisire elementi di valutazione sull’effettiva portata delle previsioni pianificatorie. L’omesso deposito degli elaborati del piano da parte dell’Amministrazione determina l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 46 c.p.a., con fissazione di un termine perentorio per l’adempimento.

Il Fatto

Una società imprenditrice ha impugnato dinanzi al TAR Puglia gli atti del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Margherita di Savoia, deducendo l’esistenza di refusi grafici e di discrasie tra le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e le tavole grafiche del piano, con specifico riferimento ad alcune aree della lottizzazione “Città Giardino”, disciplinate come contesto urbano periferico pianificato ma rappresentate in zona differente.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato proposto avverso la delibera di adozione del PUG, il diniego tacito di correzione degli elaborati grafici e i successivi atti del procedimento, inclusa l’attestazione di compatibilità regionale. Nel corso del giudizio è emerso che non risultavano depositati in giudizio numerosi atti oggetto di impugnazione e attinenti al PUG, tra cui le NTA, la relazione generale e le tavole grafiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, quanto al ricorso introduttivo, non risultavano depositati gli elaborati fondamentali del piano, e ha richiamato l’obbligo sanzionatorio di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a., in base al quale l’Amministrazione è tenuta a produrre il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili al giudizio. Ha quindi disposto che le Amministrazioni intimate depositino la documentazione richiesta, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, nel termine di sessanta giorni.

Con riferimento alla censura relativa alle dedotte discrasie, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una puntuale relazione sia sulle discrasie tra la parte normativa e la parte grafica dello strumento pianificatorio, sia sullo stato di avanzamento dell’iter di formazione del PUG, come scandito dall’art. 11 della l.r. Puglia n. 20/2001.

L’ordinanza ha così esercitato i poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, finalizzati a garantire la completezza del materiale conoscitivo necessario per la decisione, disponendo l’acquisizione degli atti e della relazione comunale e rinviando il prosieguo del giudizio a nuova udienza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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