Mutamento di destinazione d’uso del piano interrato: rilevanza urbanistica anche in assenza di opere murarie (TAR Puglia n. 305 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un vano interrato, quando sia attestato da elementi funzionali quali l’installazione di una cucina e di un impianto di riscaldamento, integra una trasformazione urbanistica del territorio che non può essere qualificata come intervento di manutenzione o di modesta entità. Tale intervento ha rilevanza urbanistica e richiede il permesso di costruire, indipendentemente dalla natura delle opere murarie che lo hanno accompagnato. La chiusura di una terrazza e la realizzazione di un vano tecnico sul lastrico solare configurano un incremento volumetrico che, per pacifica giurisprudenza, è parimenti subordinato al permesso di costruire.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di una serie di interventi edilizi realizzati su un immobile di sua proprietà. Le opere contestate riguardavano la diversa distribuzione degli spazi interni e il cambio di destinazione d’uso del piano interrato, la chiusura parziale di una terrazza al primo piano con realizzazione di una tettoia in legno, la costruzione di un vano tecnico sul lastrico solare e l’installazione di una recinzione con faretti a pavimento nell’area scoperta.
La società deduceva l’illegittimità del provvedimento, chiedendone la sospensione in via cautelare e lamentando, tra l’altro, la natura di edilizia libera o di modesto intervento delle opere realizzate. Il Comune si costituiva per resistere, mentre la Regione e il controinteressato non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento al nucleo centrale dell’ordinanza impugnata. I giudici hanno rilevato che il piano interrato, oggetto di modifiche interne con installazione di cucina e impianto di riscaldamento, risultava interessato da un mutamento di destinazione d’uso che non poteva essere qualificato come intervento di manutenzione o di modesta entità.
La cucina e il riscaldamento, infatti, attestavano la trasformazione dello spazio in unità abitativa autonoma. Tale trasformazione comporta una rilevanza urbanistica dell’intervento che prescinde dalla natura delle opere murarie che l’hanno accompagnata. Analogamente, la chiusura della terrazza al primo piano mediante infissi e la realizzazione del vano tecnico sul lastrico solare sono state qualificate come un incremento volumetrico che, per pacifica giurisprudenza, richiede il permesso di costruire.
I giudici hanno riconosciuto elementi di incertezza, non risolvibili in sede cautelare, con riferimento alla recinzione e alla tettoia in legno, rispetto alle quali la sanzione demolitoria potrebbe risultare sproporzionata ove fossero qualificate come interventi pertinenziali o di edilizia libera. Tale incertezza, tuttavia, riguardando elementi secondari del provvedimento, non è stata ritenuta idonea a giustificare la sospensione dell’ordinanza, atteso che il nucleo centrale degli abusi appare sufficientemente fondato.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza del periculum in mora nella misura richiesta, rilevando che il termine di novanta giorni per la demolizione non era ancora scaduto e che i ricorrenti disponevano di tempo sufficiente per coltivare istanze di accertamento di conformità. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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