Controinteressato non individuabile e notifica al procuratore: ricorso irricevibile (TAR Sardegna n. 700 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, effettuata dallo sportello unico all’indirizzo di posta elettronica del professionista indicato dai richiedenti nella pratica edilizia, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti di tutti i cointestatari della pratica, senza che l’Amministrazione sia tenuta a ulteriori notificazioni individuali. Il controinteressato necessario, cui il ricorso va notificato a pena di decadenza, è solo colui che è indicato nel provvedimento impugnato o agevolmente individuabile in base ad esso e che potrebbe subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso. Il proprietario dell’immobile confinante non riveste tale qualità, non essendo individuabile nel provvedimento né destinatario di una lesione immediata e diretta in caso di annullamento. Il diritto di edificare è conformato dalla concessione edilizia e dalla volumetria in essa indicata, non dalla superficie astrattamente edificabile in base al piano regolatore.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria con il coniuge di un fabbricato di civile abitazione, ha presentato domanda di accertamento di conformità per una maggiore volumetria realizzata rispetto alla concessione edilizia del 1978. Lo sportello unico, all’esito della conferenza di servizi, ha adottato determinazione negativa sulla base di due pareri comunali contrari, uno in materia paesaggistica e uno in materia urbanistico-edilizia.
Non avendo ricevuto notifica individuale del provvedimento, la ricorrente lo ha impugnato nel 2021, deducendo violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, della legge regionale sarda n. 23/1985 e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso; un proprietario confinante, costituitosi, ha eccepito la mancata notifica nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione del confinante. Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato n. 8293/2023), ribadisce che il controinteressato necessario deve essere individuato nel provvedimento o esservi agevolmente riconoscibile e deve subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso. Il confinante non è indicato nell’atto e nessuna lesione diretta deriverebbe dall’annullamento del diniego, occorrendo attendere il riesercizio del potere amministrativo.
Nel merito dell’eccezione di tardività, il Collegio rileva che il provvedimento è stato trasmesso tramite il portale SUAPE al domicilio eletto dai richiedenti presso il professionista incaricato. La disciplina regionale (allegato A della DGR n. 10/13 del 27.2.2018) prevede l’invio telematico del provvedimento finale e la pubblicazione all’albo pretorio; l’art. 15 bis della legge regionale n. 23/1985 stabilisce che le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti e del richiedente.
Da tale quadro il Collegio deduce che l’Amministrazione ha pienamente adempiuto agli oneri di comunicazione, con la conseguenza che la ricorrente era pienamente a conoscenza del carattere lesivo dell’atto sin dal 2018. Non rileva che il provvedimento sia intestato al solo coniuge, trattandosi di pratica cointestata e non avendo gli interessati indicato la propria PEC personale. Il ricorso, notificato nel marzo 2021, è quindi tardivo rispetto al termine di sessanta giorni dell’art. 29 cod. proc. amm.
In via subordinata il Collegio esamina il merito e lo ritiene infondato. Il diritto di edificare dei proprietari era conformato dalla concessione edilizia richiamata nell’atto di acquisto e dalla volumetria ivi indicata: irrilevante è la superficie astrattamente edificabile secondo il piano regolatore. Quanto alla dedotta difformità non essenziale, il parere tecnico comunale esclude la realizzabilità dell’opera a prescindere da tale qualificazione, non ipotizzabile a fronte della trasformazione del piano mansardato in sottotetto abitabile. Il ricorso è dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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