Revoca del nulla osta e sopravvenienze favorevoli: l’amministrazione deve rivalutare (TAR Puglia n. 805 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato deve tenere conto delle sopravvenienze favorevoli allo straniero che si siano concretizzate nelle more del giudizio, in quanto il giudizio stesso è volto ad accertare la situazione giuridica soggettiva e non solo la legittimità dell’atto. La revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, fondata su un presupposto fattuale errato e su una violazione formale già consumata, deve essere annullata, con obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato, considerando l’affidamento ingenerato e l’adempimento tardivo degli obblighi di legge quale elemento sintomatico del raggiungimento della legalità sostanziale.
Il Fatto
Un cittadino straniero, entrato regolarmente in Italia per lavoro stagionale, otteneva il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato non stagionale. A distanza di circa quattro mesi, l’amministrazione avviava un procedimento di revoca del nulla osta, sulla base di due presupposti: l’esistenza di più contratti di locazione sull’immobile adibito ad alloggio, che avrebbe determinato un asserito sovraffollamento, e la mancata presentazione del certificato di agibilità nel termine di tre mesi dal rilascio dell’attestato di idoneità alloggiativa.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dell’atto, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, nonché l’omessa valutazione delle sopravvenienze favorevoli, essendo nel frattempo intervenuta la regolarizzazione della posizione alloggiativa con il deposito della SCIA di agibilità e il rilascio di un nuovo attestato di idoneità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, rilevando come il primo presupposto su cui si fondava il provvedimento impugnato fosse inficiato da un vizio di travisamento dei fatti. Risultava, infatti, provato che già alla data del 02.10.2025, anteriormente al rilascio del nulla osta, sull’immobile insistesse un solo contratto di locazione, intestato a due conduttori, di cui uno il ricorrente. La risoluzione del primo contratto e la stipula del nuovo titolo locativo erano state, inoltre, regolarmente comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Il Collegio ha quindi osservato che, caduto il primo presupposto, il secondo — sebbene potesse reggere autonomamente l’atto — doveva essere rivalutato dall’amministrazione alla luce delle sopravvenienze favorevoli. Ciò in considerazione del fatto che la regolarizzazione della posizione alloggiativa, avvenuta con il deposito della SCIA, era intervenuta subito dopo l’avvio del procedimento di revoca, con il rilascio di un nuovo attestato di idoneità.
La sentenza richiama il principio, affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 6009/2022, secondo cui, nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo è un giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, imponendo la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more del giudizio. Tale orientamento è stato ritenuto condivisibile, soprattutto in una fattispecie di conversione del permesso di soggiorno, che richiede una verifica rigorosa dei presupposti di legge, non potendo il privato avvantaggiarsi di condotte colpose o negligenti per ottenere una stabilizzazione della propria posizione.
Il TAR ha, infine, precisato che le sopravvenienze favorevoli non possono essere valutate direttamente dal giudice amministrativo per ordinare alla P.A. il riconoscimento del bene della vita, ma devono formare oggetto di un nuovo esercizio del potere (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6627 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5860 del 2018). L’amministrazione sarà tenuta a una ponderazione complessiva degli interessi, considerando l’effettivo inserimento sociale e lavorativo del ricorrente e l’adempimento tardivo degli obblighi di legge, quale sintomo del raggiungimento della legalità sostanziale della sua posizione.
Alla luce di tali argomentazioni, il provvedimento impugnato è stato annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.
Nota della Redazione
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