Ordine di esecuzione del giudicato lavoristico e riserva di commissario ad acta (TAR Puglia n. 738 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che riconosce il diritto al pagamento di somme. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine assegnato, l’inadempimento si protragga, tenuto conto del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe. La sentenza di ottemperanza costituisce titolo esecutivo per le spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e viene trasmessa alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per ottenere l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire determinate somme. L’Amministrazione, pur essendo rimasta intimata e non costituita in giudizio, non aveva provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il ricorso è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata e depositato in pari data, chiedendo l’intervento del giudice amministrativo per dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo esecutivo. Il giudice ha riservato la nomina del commissario ad acta all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento, valorizzando il comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, ove il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
La decisione si fonda sul consolidato principio per cui, nell’esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dispone di poteri ordinatori e sostitutivi, potendo nominare un commissario ad acta solo in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione. Tale soluzione consente di contemperare l’esigenza di sollecita esecuzione del giudicato con il principio di leale collaborazione istituzionale, evitando un intervento sostitutivo immediato quando l’inadempimento non sia imputabile a una volontà dilatoria ma a oggettive difficoltà organizzative.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna seguendo la regola della soccombenza, liquidandole in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in considerazione della natura delle obbligazioni pecuniarie rimaste inadempiute e della necessità di valutare profili di responsabilità erariale.
Nota della Redazione
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