Ottemperanza per il giudicato sul bonus docenti: ordine all’Amministrazione e spese (TAR Puglia n. 736 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’eventuale inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato e ordina l’integrale esecuzione dello stesso, assegnando un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità del perdurare dell’inadempienza, anche quando il ritardo sia dipeso da mere carenze di organico dell’Amministrazione. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. bonus carta docente e alla conseguente liquidazione dello stesso. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto all’integrale adempimento. La docente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, a fronte del giudicato, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine assegnato. Tale scelta è stata motivata considerando il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, ove il ritardo era derivato da mere carenze di organico: circostanza che ha indotto il giudice a concedere un termine per l’adempimento spontaneo.

Il TAR ha infine condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per dichiarazione antistatari. Ha inoltre disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, ai sensi dell’art. 114, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *