Accesso dei giornalisti ai centri di accoglienza: diniego non motivato illegittimo (TAR Puglia n. 715 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La libertà di stampa, che ricomprende il diritto di cronaca, è espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU. L’accesso dei giornalisti ai centri di accoglienza per migranti non può essere esercitato liberamente, ma la relativa autorizzazione, pur essendo discrezionale, deve essere sorretta da una motivazione che indichi le ragioni del diniego e, in caso di accoglimento, le modalità e i tempi della visita. Un provvedimento che si limiti a negare l’accesso “allo stato”, senza una motivazione esplicita e senza un limite temporale, lede i principi di libertà di stampa, configurando un difetto di motivazione illegittimo.
Il Fatto
Un giornalista specializzato in politiche migratorie chiedeva alla Prefettura l’autorizzazione a visitare il Centro governativo di prima accoglienza (ex CARA) di Bari – Palese, accompagnato da un fotografo, per realizzare un reportage. L’amministrazione, sentito il Ministero dell’Interno, rigettava l’istanza con una nota in cui affermava che “allo stato, non si ritiene opportuno consentire l’accesso”. Il giornalista, dopo aver chiesto invano l’accesso agli atti per conoscere il parere ministeriale, impugnava il diniego deducendo la violazione della normativa sull’accesso ai centri e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, dopo aver accolto l’istanza cautelare sollecitando l’amministrazione a un riesame, rileva che l’interesse del ricorrente è meritevole di condivisione. La vicenda coinvolge interessi diversi – dei migranti, dell’organizzazione dei centri e della stampa – e impone di valutare la posizione del giornalista professionista. richiamando il ruolo fondamentale della libertà di stampa nel dibattito democratico, quale “cane da guardia” della democrazia, il Collegio evidenzia che l’attività di indagine è parte essenziale della libertà di espressione, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Il Collegio osserva che l’accesso ai centri di accoglienza, per le peculiari funzioni cui sono destinati, non può essere libero ma deve essere regolato per garantire la tutela delle persone ospitate. Tuttavia, dalla lettura coordinata della disciplina emerge che il legislatore ha inteso garantire l’accesso ai rappresentanti degli organi di stampa, giornalisti e foto-cineoperatori alle condizioni che siano debitamente identificati e facciano richiesta con congruo anticipo. Riferimenti normativi come l’art. 16, comma 4, della Direttiva 2008/115/CE riconoscono il diritto a chiedere e ottenere l’autorizzazione, che può essere soggetta a regolazione ma non a un diniego immotivato.
Richiamando un precedente della Corte EDU (sentenza 8 ottobre 2019, ric. n. 15428/16), il TAR sottolinea che frapporre ostacoli all’accesso dei giornalisti alle informazioni può scoraggiare o impedire loro di fornire al pubblico informazioni accurate, compromettendo il loro ruolo di “cani da guardia pubblici”. Nel caso di specie, il provvedimento del Prefetto si limitava a comunicare la non opportunità dell’accesso, senza fornire indicazioni sufficienti sulle modalità e sui tempi necessari per la visita. Tale carenza integra un difetto di motivazione, poiché la mancanza di un limite temporale lede i principi di libertà di stampa.
Il Tribunale accoglie il ricorso, annullando la nota impugnata e disponendo che la Prefettura proceda all’esame di una nuova eventuale richiesta, concordando tempi e modalità della visita secondo la disciplina vigente. Le spese di giudizio sono compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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