La SCIA non può modificare unilateralmente programmi edilizi finanziati dallo Stato (TAR Puglia n. 635 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA non è strumento idoneo a regolamentare unilateralmente la modifica e lo sviluppo di un programma edilizio assistito da finanziamenti pubblici e disciplinato da una convenzione attuativa, ancorché decaduta. L’annullamento in autotutela di una siffatta SCIA, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, è legittimo quando l’interesse pubblico perseguito consista nell’evitare la distrazione di risorse statali destinate alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. La trasformazione della destinazione degli alloggi da edilizia sovvenzionata a convenzionata non integra un mero cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter del T.U. Edilizia, ma incide sul finanziamento e sulle modalità di assegnazione, richiedendo il previo concerto degli enti coinvolti.

Il Fatto

La società ricorrente, soggetto attuatore di un programma integrato di edilizia residenziale, commerciale e direzionale finanziato dallo Stato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 203/1991, presentava al Comune una SCIA per il completamento di settanta alloggi di edilizia sovvenzionata, dichiarandone la trasformazione in edilizia convenzionata. La convenzione attuativa del programma, stipulata nel 1998, era nel frattempo decaduta e il relativo finanziamento statale era stato revocato.

Il Comune, dopo aver avviato il procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, annullava in autotutela la SCIA, ritenendo che la modifica della destinazione degli alloggi non potesse essere disposta unilateralmente dal soggetto attuatore ma richiedesse una nuova determinazione degli enti coinvolti, in primis il Ministero finanziatore. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, deducendo quattro motivi di illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude in primo luogo la fondatezza della censura relativa alla violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990. Il Comune, nel caso di specie, non ha esercitato il potere inibitorio ivi disciplinato, bensì il distinto potere di annullamento in autotutela, che l’art. 19, comma 4, espressamente salva, richiamando le condizioni di cui all’art. 21-nonies della medesima legge.

Sul merito del provvedimento, il Tribunale ritiene chiara e intellegibile l’interesse pubblico sotteso all’annullamento. La trasformazione degli alloggi da edilizia sovvenzionata a convenzionata determinerebbe, infatti, il mantenimento della proprietà in capo al soggetto attuatore e la destinazione degli immobili a fasce di reddito medio, frustrando la finalità pubblica del programma straordinario, che mira a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a favore delle fasce sociali più deboli. Ne deriverebbe un’illegittima distrazione di risorse statali specificamente stanziate.

Quanto alla dedotta esistenza di un asserito consenso del Comune alla modifica del programma, il Collegio rileva che non vi è traccia di un formale intendimento agli atti di causa. Il richiamo all’art. 10-bis del decreto-legge n. 47/2014, contenuto nella nota ministeriale, non autorizza a procedere unilateralmente alla modificazione del programma edilizio, atteso che la norma disciplina l’aggiornamento dei costi di realizzazione di convenzioni ancora efficaci e non già la definizione di soluzioni per convenzioni decadute. Infine, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 23-ter del T.U. Edilizia, precisando che il Comune non ha fondato l’annullamento su un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, bensì sulla diversa e preminente esigenza di evitare che una semplice SCIA regolamenti unilateralmente la modifica di un programma assistito da finanziamenti pubblici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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