Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: termine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2652 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi fuori dal processo amministrativo ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va assegnato all’Ente un termine per il pagamento e, in caso di perdurante inerzia, nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1318/2024, pubblicata il 14.03.2024 e notificata il 17.4.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di 500,00 euro all’anno. Il titolo era passato in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato debbono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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