Il calcolo dei Certificati Verdi segue la Convenzione e non criteri autonomi (Cons. Stato n. 5980 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime di incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la contabilizzazione dell’energia da remunerare con i Certificati Verdi deve seguire il criterio pattiziamente fissato nella Convenzione stipulata con il GSE, che rinvia alla determinazione su base oraria anche per la quota eccedente i primi 15 MW incentivati ai sensi del CIP 6/92. Il D.M. 24 ottobre 2005 non impone un computo su base annua e non vieta il criterio orario, che quindi opera anche quando l’energia non è ceduta al Gestore. Il provvedimento di ricalcolo costituisce esercizio dei poteri di verifica attribuiti dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e non di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990: il controllo tardivo non genera affidamento tutelabile. Il recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c. è soggetto a prescrizione decennale, non al termine quinquennale dell’art. 2948 c.c..
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto ibrido alimentato a carbone e biomassa, ammesso ai prezzi di cessione del CIP 6/92 per i primi 15 MW netti e, per la produzione in eccesso fino a 47 MW, ai Certificati Verdi in forza della qualifica IAFR e di una Convenzione stipulata con il GSE.
All’esito di una verifica ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011, il Gestore ha ricalcolato l’energia incentivabile su base oraria, contestando alla società l’adozione del criterio annuo, e ha chiesto la restituzione delle agevolazioni percepite per il periodo 2006-2014. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, condividendo il criterio del Gestore e negando la tutela dell’affidamento. La società ha proposto appello con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 22 l. n. 9/1991, la delibera CIP 6/92 e il d.lgs. n. 79/1999, che ha introdotto i Certificati Verdi. I due incentivi sono alternativi e non cumulabili, come già affermato da Cons. Stato, II, n. 1479 del 2024.
Il punto decisivo è la Convenzione: l’art. 2 rinvia a un allegato per la “modalità concordata tra le Parti per la determinazione su base oraria dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile e ceduta al GSE”. Nessuna clausola prevede il computo annuale. Il criterio per individuare l’energia da remunerare con i Certificati Verdi è quindi il medesimo utilizzato per i primi 15 MW. Il richiamo all’art. 5, comma 3, D.M. 24 ottobre 2005 non è dirimente: la norma non contiene un divieto del criterio orario. Irrilevante è poi la circostanza che l’energia da Certificati Verdi non sia ceduta al Gestore. In base all’art. 1362 c.c., le parti avrebbero dovuto esplicitare un diverso criterio.
Sul secondo motivo, la Corte qualifica il provvedimento come estrinsecazione dei poteri di verifica ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e dei decreti ministeriali del 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, non di autotutela. Il GSE si è limitato a ricalcolare in diminuzione gli importi. I controlli, anche a distanza di anni, rientrano nell’attività ordinaria (ex multis Cons. Stato, II, n. 3827 del 2025; n. 10341 del 2024; n. 2832 del 2024; n. 947 del 2025; n. 4177 del 2025), e non generano affidamento.
Il terzo motivo è respinto: il beneficio diventa definitivo solo dopo il controllo del Gestore, non ha cadenza periodica annuale e non ricade nell’art. 2948 c.c. Opera invece l’azione di indebito ex art. 2033 c.c., con prescrizione decennale rispettata (cfr. Cons. Stato, II, n. 3815 e ss. del 2025). L’appello è rigettato, con condanna della società alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni