Ottemperanza al decreto Pinto: penalità di mora e interessi legali (TAR Calabria n. 767 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza ai decreti della Corte di appello emessi ex art. 3 l. n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla stessa. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora va determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, ed è cumulabile con gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Sull’amministrazione grava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono, uno quale creditore e l’altro quale procuratore distrattario, per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001. Il titolo ingiunge al Ministero della Giustizia il pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, oltre alle spese del procedimento da distrarre in favore del difensore.
I ricorrenti chiedono inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo, nonché gli interessi sulla prima voce. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto della Corte di appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il giudice amministrativo, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti emessi ex l. n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
Tale importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, per effetto del quale l’amministrazione perde il potere di eseguire il giudicato. Sugli interessi, poiché nulla ha previsto il titolo, sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c., con decorrenza dalla pubblicazione del decreto.
Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni, nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e liquida le spese processuali in favore del difensore distrattario, ponendole a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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