Accoglimento dell’ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro e condanna al pagamento delle somme dovute (TAR Puglia n. 587/2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo mediante il ricorso per l’ottemperanza. A fronte del giudicato, l’Amministrazione è tenuta a darvi integrale esecuzione entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, il quale, in caso di persistente inadempimento, può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. La nomina del commissario ad acta non è automatica, ma va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, tenuto conto del comportamento esecutivo dell’Amministrazione e delle ragioni del ritardo.

Il Fatto

La ricorrente, lavoratrice, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con la quale le erano state riconosciute somme a titolo retributivo. Il provvedimento era stato rettificato per correzione di errore materiale ed era passato in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario. Nonostante il titolo esecutivo definitivo, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla sentenza.

La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che dagli atti di causa non risultava l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il Collegio ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la domanda di esecuzione del giudicato. L’Amministrazione è stata ordinata a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che, decorso il termine assegnato, l’inadempimento si protragga. La scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, nelle quali il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione. Tale circostanza ha inoltre escluso l’accoglimento dell’istanza di condanna al pagamento della penale di legge prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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