Liquidazione compensi per gratuito patrocinio nel processo amministrativo: determinazione ridotta ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Puglia n. 452 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio è rimessa all’Autorità Giudiziaria, che la determina nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore sono dimidiati, ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Ai fini della liquidazione, è onere del richiedente dimostrare l’assenza di redditi rilevanti, anche producendo la documentazione richiesta alle autorità consolari del Paese di origine.
Il Fatto
Il difensore di un cittadino straniero, vittorioso nel giudizio promosso avverso i provvedimenti di revoca del nulla osta e di annullamento della domanda di ingresso per lavoro subordinato non stagionale, ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta a favore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. L’istanza è stata presentata all’esito della sentenza che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di liquidazione, esaminando la dichiarazione della parte che ha attestato di non aver prodotto redditi in Italia per gli anni 2023, 2024 e 2025 oltre i limiti di legge. Con riferimento ai redditi esteri, la parte ha dichiarato di avere esperito ogni tentativo per ottenere dal Consolato la documentazione comprovante l’assenza di redditi nel Paese di origine, senza esito.
La liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore è disciplinata dall’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità Giudiziaria la determinazione del compenso nei limiti massimi dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con riguardo all’impegno professionale concretamente richiesto nell’attività difensiva svolta.
Il Collegio ha applicato la regola prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, il quale dispone la dimidiazione dei compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo in caso di ammissione al gratuito patrocinio. In ragione di tale previsione, il Tribunale ha ritenuto congrua la determinazione del compenso nella misura complessiva di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, valutata la natura della controversia e l’impegno professionale richiesto.
Nota della Redazione
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