Accertamento di compatibilità paesaggistica: annullato il diniego per difetto istruttorio (TAR Puglia n. 426 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica, il diniego deve essere sorretto da un’istruttoria accurata e da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’intervento, ancorché ricadente in area tutelata, sia suscettibile di compromettere i valori paesaggistici. L’Amministrazione non può limitarsi a richiamare genericamente i pareri dell’organo tecnico, ma è tenuta a confutare specificamente la documentazione tecnica e fotografica prodotta dal privato, dimostrando l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali del proprio diniego. La mera sostituzione di piante di olivo con altre della stessa specie, in un contesto già caratterizzato da colture intensive, non integra di per sé una lesione della continuità visivo-percettiva, ove non vi sia una concreta e dimostrata alterazione dei luoghi.
Il Fatto
Una società proprietaria di un fondo in località OMISSIS presentava al Comune di Barletta istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per procedere allo svellimento di piante di olivo adulte non monumentali, finalizzato al miglioramento fondiario con la trasformazione dell’oliveto tradizionale in oliveto superintensivo.
L’Amministrazione comunale, sulla base di due pareri sfavorevoli della Commissione locale per il paesaggio, adottava un provvedimento di diniego, che l’interessata impugnava dinanzi al TAR deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato viziato da un evidente deficit istruttorio e motivazionale. Il Collegio ha rilevato che la motivazione del diniego era per relationem, poggiando esclusivamente sui pareri della Commissione, i quali però rappresentavano i luoghi in modo difforme rispetto alla documentazione prodotta dall’istante. La relazione paesaggistica allegata all’istanza e le ortofoto dimostravano che l’area era caratterizzata dalla presenza di molteplici colture, tra cui vigneti e frutteti, e che l’intervento avrebbe comportato una mera sostituzione di piante della stessa specie, riducendo l’altezza dell’impianto arboreo.
Il giudice ha evidenziato che l’Amministrazione non aveva condotto alcuna effettiva attività istruttoria per controvertere il quadro fattuale emerso dagli elaborati del privato. La formula generica sulla presunta interruzione della continuità visiva delle piante di ulivo non trovava, infatti, alcun riscontro concreto nella realtà dei luoghi, tanto più che di fronte al fondo era già presente un oliveto superintensivo della stessa tipologia di quello progettato.
La Corte ha poi censurato il comportamento dell’Amministrazione per non aver formalmente fatto propri, in modo chiaro, i pareri richiamati e per aver replicato nel secondo parere gli stessi vizi di genericità, senza minimamente confrontarsi con le controdeduzioni presentate dall’istante. Tale condotta è stata valutata anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., dovendosi tener conto delle risultanze probatorie prodotte dalle parti.
In conclusione, l’azione amministrativa è risultata inficiata da carenza istruttoria e da una motivazione ellittica e criptica; il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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