Episodi di disturbo in aula non invalidano la prova concorsuale senza prova dell’impedimento oggettivo (TAR Puglia n. 367 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale d’aula e i documenti redatti dai commissari di gara o di concorso sono atti pubblici aventi fede privilegiata, quanto alla loro provenienza e ai fatti che il pubblico ufficale attesta avvenuti in sua presenza. Ne deriva che gli episodi di disturbo, quali rumori, confusione o malori, non sono di per sé sufficienti a invalidare una procedura concorsuale, salvo che si dimostri che gli stessi abbiano oggettivamente impedito il regolare svolgimento della prova o compromesso la prestazione dei candidati. Ove dagli atti e dai verbali non emergano impedimenti di tale natura, non può procedersi ad alcun annullamento della prova, restando irrilevante anche il clamore mediatico della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente, candidata al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente bandito con D.D.G. del 9 ottobre 2025, impugnava l’esito della prova scritta “computer based”, per la quale aveva conseguito un punteggio di 68, inferiore alla soglia minima di ammissione alla prova orale fissata in 70/100. La candidata sosteneva che il mancato superamento della prova fosse stato causato da un diverbio tra il Presidente del Comitato di Vigilanza e una candidata, il quale avrebbe compromesso la tranquillità e la concentrazione necessarie e sottratto tempo effettivo di svolgimento della prova. L’Amministrazione si costituiva, contestando la fondatezza delle pretese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la richiesta di accesso agli atti era rimasta superata, essendo stata depositata in giudizio la documentazione relativa ai verbali della prova scritta e del Comitato di Vigilanza.

Nel merito, i giudici hanno ritenuto le contestazioni della ricorrente mere deduzioni prive di riscontro probatorio. Il verbale d’aula attestava testualmente che la prova si era svolta con perfetto ordine e con l’osservanza delle disposizioni normative, ed era stato sottoscritto anche da due candidate che nulla avevano precisato. Pur risultando l’episodio di una candidata che aveva “aggredito il dirigente”, il verbale non riportava indicazioni da cui desumere che l’accaduto avesse alterato in concreto l’ordinario svolgimento della prova, né che la ricorrente avesse rappresentato difficoltà nel condurre a termine l’esame.

La Corte ha inoltre escluso il nesso di causalità tra il diverbio e l’apposizione di risposte errate, richiamando il principio per cui gli episodi di disturbo non invalidano la procedura se non si dimostri che abbiano oggettivamente impedito la regolarità della prova o compromesso la prestazione. I verbali d’aula, in quanto atti pubblici con fede privilegiata, non potevano essere superati da semplici allegazioni, e il clamore mediatico della vicenda non poteva spostare i termini dell’accertamento oggettivo demandato al giudice amministrativo.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per le eccezionali ragioni legate alla materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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