Commissario ad acta e ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto verso la P.A. (TAR Puglia n. 769 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ed esecutivo, ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo azionabile con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. nei confronti della pubblica amministrazione debitrice. L’azione esecutiva verso la P.A. è subordinata all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e al rispetto del dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inesatto adempimento e ordina il pagamento delle somme residue, con gli interessi maturati e maturandi fino all’effettivo saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo l’art. 91 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice di Pace di Lecce un decreto ingiuntivo con il quale il Comune di Porto Cesareo è stato condannato al pagamento di una somma per sorte capitale, interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto, non opposto, è divenuto definitivo ed è stato notificato in forma esecutiva all’ente.

Decorso inutilmente il termine di legge, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. chiedendo il pagamento integrale delle somme, quantificate in misura comprensiva di interessi moratori e accessori. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha effettuato un bonifico parziale, che il creditore ha imputato ad acconto sulle maggiori somme dovute, insistendo per il residuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancanza di opposizione ha valore di cosa giudicata agli effetti del ricorso di ottemperanza, richiamando sul punto il precedente del T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221.

Superata la verifica del titolo, il Tribunale esamina la regolarità del rito. Rileva osservato il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., essendo il decreto notificato in forma esecutiva all’ente. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996: l’azione esecutiva non può iniziarsi prima dell’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica del titolo.

Nel merito il giudice confronta il cristallo delle somme richieste con il pagamento parziale documentato. Il bonifico dell’amministrazione, non contestato, va imputato ad acconto; il ricorso è quindi fondato solo per la parte residua. Il Tribunale quantifica il dovuto nella differenza tra il totale azionato e l’importo versato, oltre agli interessi ulteriori sul residuo capitale dal 22 ottobre 2024 fino al saldo.

Ne consegue l’parziale accoglimento del ricorso e l’ordine all’ente di provvedere all’esatto adempimento del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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