La cessione di crediti d’imposta non integra accollo vietato e non legittima la revoca della licenza fiscale (TAR Puglia n. 119 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di crediti d’imposta da terzi, una volta perfezionato il trasferimento nel cassetto fiscale del contribuente, determina l’ingresso dei crediti nel patrimonio di quest’ultimo; il successivo utilizzo in compensazione per estinguere debiti propri non configura l’accollo del debito altrui vietato dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 124/2019. La revoca della licenza fiscale di esercizio per un deposito commerciale di prodotti energetici, fondata su ritardi minimi nei versamenti delle accise integralmente sanati tramite istituto del ravvedimento operoso, viola il principio di proporzionalità di matrice eurounitaria e deve essere sospesa in sede cautelare sino alla definizione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente operava nel settore della distribuzione di prodotti energetici, gestendo un deposito commerciale autorizzato. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione aveva contestato presunti omessi versamenti delle accise per i mesi di luglio e agosto 2024. La società aveva dedotto che i pagamenti erano avvenuti mediante compensazione di crediti d’imposta regolarmente acquistati da terzi, mentre i minimi ritardi nei versamenti successivi erano stati sanati con il ravvedimento operoso.
Ciononostante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva adottato una determinazione di revoca della licenza fiscale, ritenendo la violazione del divieto di estrazione un illecito istantaneo non sanabile e qualificando le compensazioni come un accollo del debito altrui, vietato dalla normativa richiamata. Avverso tale determinazione la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto la domanda cautelare suscettibile di positivo accoglimento sotto il profilo del fumus boni iuris, rilevando dubbi sulla qualificazione dell’operazione economica nel senso dell’accollo. La cessione di crediti d’imposta, diversamente dall’accollo, comporta il trasferimento della titolarità del credito in capo al cessionario: una volta inseriti nel cassetto fiscale della società, i crediti entrano a far parte del suo patrimonio e possono essere utilizzati in compensazione per estinguere debiti propri, senza integrare il pagamento di un debito altrui.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’Amministrazione aveva fondato il provvedimento anche su presunte inottemperanze relative al periodo ottobre-novembre 2025, le quali non risultavano oggetto di specifica contestazione nel preavviso di revoca. Tale circostanza determinava una possibile violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale ha osservato che la misura restrittiva deve essere commisurata all’effettiva gravità dell’illecito: a fronte di ritardi minimi già regolarizzati con il pagamento di sanzioni e interessi, la revoca della licenza risulta, in sede cautelare, eccessivamente afflittiva.
Il Collegio ha infine ritenuto sussistente il periculum in mora, data l’estrema gravità degli effetti della revoca che determina l’immediata paralisi dell’attività aziendale e il rischio di perdita dei livelli occupazionali. Ha pertanto disposto la sospensione del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito, e ha contestualmente invitato le parti a depositare documentazione integrativa.
Nota della Redazione
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