Accesso agli atti limitato all’oggetto dannoso: esclusi i documenti non strumentali alla tutela risarcitoria (TAR Puglia n. 327 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi è inammissibile qualora i documenti richiesti siano materialmente inesistenti tra gli atti in possesso dell’Amministrazione, difettando l’oggetto della pretesa ostensiva. L’esercizio del diritto di accesso postula un rigoroso vaglio di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa: la pretesa conoscitiva non può estendersi a documenti che non presentino un collegamento diretto con l’interesse giuridico che il richiedente intende tutelare. Ne deriva che, in caso di infortunio occorso a un minore su un gioco presente in un’area comunale, il diritto di accesso del genitore va limitato ai documenti relativi al singolo gioco oggetto dell’infortunio, con esclusione dell’elenco e della documentazione concernente le altre attrezzature ludiche non coinvolte. L’intervenuta ostensione di parte della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa soddisfatta.
Il Fatto
Il ricorrente, anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore vittima di un infortunio occorso mentre utilizzava un’altalena nella Villa comunale, a causa della rottura improvvisa di una catena di sostegno, presentava al Comune un’istanza di accesso agli atti volta a ottenere l’elenco dei giochi presenti nell’area, le schede tecniche e le certificazioni di conformità, le fatture di acquisto e installazione, le schede di manutenzione, i filmati di videosorveglianza e l’indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, l’Amministrazione lasciava formare il silenzio diniego sull’istanza. Nel corso del giudizio, il Comune rappresentava la materiale inesistenza dei filmati di videosorveglianza, da conservare per soli sette giorni, e depositava la prova dell’invio delle schede tecniche dei giochi e dei relativi attestati di conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente preso atto che la pretesa conoscitiva era rimasta in parte soddisfatta, in ragione dell’intervenuta ostensione delle schede tecniche dei giochi e degli attestati di conformità, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto alla residua domanda, il Tribunale ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, secondo cui l’ostensione di un documento passa attraverso il rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. Alla luce di tale criterio, la pretesa conoscitiva è stata limitata ai soli documenti relativi all’altalena oggetto dell’infortunio, non ravvisandosi alcun collegamento strumentale con l’interesse risarcitorio per quanto concerne l’elenco completo dei giochi presenti nell’area comunale.
Con riferimento alle fatture di acquisto e di installazione nonché alle schede di manutenzione, l’accesso è stato riconosciuto limitatamente alla sola altalena coinvolta nel sinistro, in quanto tali documenti sono idonei a comprovare il tempo di utilizzo dell’attrezzatura.
Quanto alle riprese di videosorveglianza, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’azione per difetto dell’oggetto, atteso che la materiale inesistenza dei filmati tra gli atti in possesso dell’Amministrazione renderebbe un’eventuale pronuncia di accoglimento meramente formale e non suscettibile di esecuzione, non potendo l’ostensione cadere su un documento inesistente.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con ordine al Comune di consentire l’accesso ai documenti individuati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza anche virtuale.
Nota della Redazione
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