Accesso agli atti: il ricorso prematuro e reiterativo è inammissibile e determina la condanna alle spese (TAR Puglia n. 328 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio diniego formatosi su un’istanza di accesso agli atti è inammissibile qualora sia proposto prima della scadenza del termine per la formazione del silenzio, nonché quando l’istanza sia meramente reiterativa di altra richiesta già soddisfatta dall’Amministrazione. La sopravvenuta dichiarazione di non interesse alla decisione, resa dal ricorrente dopo la costituzione delle parti intimate, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. In tale evenienza, il giudice adito, applicando il principio della soccombenza virtuale, deve condannare il ricorrente alle spese di lite in ragione dell’originaria inammissibilità della domanda e revocare l’eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria, per la manifesta inammissibilità della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata all’Amministrazione della Giustizia in data 8 luglio 2025, chiedendo la condanna all’ostensione del documento richiesto. Il ricorso risultava notificato il primo agosto 2025. Con memoria depositata il 18 febbraio 2026, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato proposto prima della formazione per silentium del diniego, atteso che l’istanza era stata presentata l’8 luglio 2025 e il ricorso notificato già il primo agosto 2025, e quindi prima della scadenza del termine di trenta giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto. L’impugnazione era pertanto originariamente inammissibile, perché diretta avverso un provvedimento non ancora formatosi.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’istanza per cui è causa era meramente reiterativa della precedente richiesta dell’11 agosto 2024, oggetto di altro giudizio dinanzi al TAR Lazio, definito con sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere per intervenuta ostensione degli atti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. La domanda era quindi anche improcedibile per difetto di attualità dell’interesse, essendo la richiesta già soddisfatta.

La dichiarazione di non interesse alla decisione, resa dal ricorrente dopo la costituzione delle parti, comportava la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Pur non pronunciando nel merito, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando il ricorrente alle spese in ragione dell’originaria inammissibilità del ricorso, liquidate in misura forfettaria, oltre alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria, per la manifesta inammissibilità della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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