Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta convocazione, ma non conferma del patrocinio in assenza di verifica reddituale aggiornata (TAR Puglia n. 294 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta convocazione del cittadino straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, successiva alla proposizione del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, integra la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, disposta sulla base dei redditi dichiarati per l’anno precedente, non può essere confermata in sede di decisione finale del giudizio ove il processo si sia protratto oltre l’anno considerato: occorre, infatti, verificare la permanenza dei requisiti reddituali anche per gli anni successivi, fino alla data della decisione, mediante integrazione documentale da parte dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha adito il Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza volta a ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, a seguito del già intervenuto rilascio del nulla osta. L’interessato ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in data 27.2.2026, è stata depositata in atti la nota di convocazione del ricorrente da parte dello Sportello Unico, circostanza confermata dalla dichiarazione resa dal difensore in camera di consiglio. La pretesa azionata è risultata, pertanto, completamente soddisfatta dall’Amministrazione, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.

In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti per giustificati motivi.

Con riguardo all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha osservato che il ricorrente era stato ammesso provvisoriamente, sulla base dei redditi dichiarati per il 2024. Poiché il giudizio, avviato nel 2025, si è concluso nel 2026, l’ammissione provvisoria non può essere confermata allo stato, essendo necessario valutare le condizioni reddituali anche per gli anni 2025 e 2026, fino alla data della decisione.

Il Tribunale ha quindi disposto un incombente istruttorio, onerando l’interessato del deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, corredata da copia del documento di identità e delle eventuali dichiarazioni dei redditi, attestante il mancato superamento dei limiti reddituali per gli anni 2025 e 2026 e il mancato rilascio della certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *