Inerzia istruttoria e reiterazione degli incombenti con trasmissione degli atti alla Procura (TAR Puglia n. 225 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi, può legittimamente reiterare gli incombenti rimasti inevasi dall’Amministrazione, estendendoli anche agli organi politici dell’ente, quando l’approfondimento istruttorio risulti ancora necessario per la decisione del merito. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione alle ordinanze istruttorie integra un comportamento processualmente rilevante, che può essere sanzionato anche mediante la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per i profili di competenza e la fissazione di una nuova udienza di discussione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ingiunzione di demolizione di un manufatto ad uso residenziale, emessa dal dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste per la presunta realizzazione in totale difformità dal titolo edilizio, unitamente agli atti presupposti e al verbale di accertamento della Polizia Locale.
Con ordinanza collegiale n. 963 del 12 luglio 2025, il TAR Puglia aveva disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti dal dirigente della Segreteria Generale del Comune, entro novanta giorni, in relazione a tutti i profili rilevati in ricorso. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato alcun riscontro, rendendo necessario un nuovo intervento del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevato che gli incombenti istruttori erano rimasti integralmente inevasi, ha ribadito l’opportunità dell’approfondimento istruttorio sui profili evidenziati in ricorso, reputandolo ancora indispensabile per la definizione del giudizio.
In particolare, il Collegio ha disposto nuovamente l’acquisizione di documentati chiarimenti dal dirigente della Segreteria Generale o da altro dirigente delegato, riducendo il termine a trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. L’adempimento è stato posto direttamente a carico anche del Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia del Comune di Vieste, con ciò evidenziando la volontà di coinvolgere gli organi di vertice dell’ente per assicurare l’effettività dell’istruttoria.
La Corte ha inoltre evidenziato che, in caso di ulteriore mancato riscontro, gli atti saranno trasmessi alla Procura della Repubblica di Foggia per il seguito di stretta competenza, a conferma della rilevanza che l’ordinamento riconnette all’omessa collaborazione dell’Amministrazione nel processo amministrativo. La trasmissione, pur non assumendo carattere sanzionatorio diretto, è funzionale a evidenziare i profili di possibile rilevanza penale della condotta omissiva.
Infine, il Collegio ha fissato l’udienza di discussione del merito alla data del 25 marzo 2026, disponendo che la segreteria provveda alla comunicazione dell’ordinanza a tutte le autorità menzionate, con analitico riscontro dell’adempimento. La reiterazione degli incombenti, con l’ampliamento dei soggetti destinatari e l’avvertimento della trasmissione alla Procura, rappresenta uno strumento processuale volto a superare l’inerzia dell’Amministrazione, senza che da ciò derivi alcun effetto diretto sull’esito del giudizio, il cui scrutinio di merito resta integralmente riservato all’udienza già calendarizzata.
Nota della Redazione
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