L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulla Carta del Docente non ammette astreintes (TAR Puglia n. 194 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario, restando escluse dal suo ambito tutte le domande comunque correlate al titolo. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La nomina del Commissario ad acta è riservata all’eventualità di un inadempimento protratto dopo il termine assegnato all’Amministrazione. La condanna alle astreintes non è invece ammessa in ottemperanza per l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del corrispondente bonus. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione nel maggio 2024 e la sentenza aveva acquisito autorità di cosa giudicata, come da certificazione del gennaio 2025. A fronte del perdurante inadempimento, la docente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’adozione delle misure attuative, la nomina del Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente chiarito che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione dei giudicati del giudice ordinario è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ma è circoscritto alla stretta esecuzione del titolo, senza possibilità di estendere la cognizione a domande ulteriori. Ciò posto, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva, rilevando l’avvenuta trasmissione del titolo in copia conforme all’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza del Giudice del lavoro era stata corredata, inoltre, della certificazione di passaggio in giudicato.
Nel merito, il Collegio ha accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, la quale non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, procedendo al pagamento di tutte le somme dovute.
Quanto alla domanda di nomina del Commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità di un inadempimento protratto, valorizzando il comportamento tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, ove i ritardi erano dipesi da carenze organiche.
La domanda di condanna alle astreintes è stata invece respinta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione, che non ammette tale misura nell’ottemperanza per l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario.
Le spese di lite, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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