Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 902 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore di cosa giudicata ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni prescritte dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e, per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta. Al dirigente pubblico non spetta compenso specifico per l’incarico, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di € 2.080,00, oltre spese liquidate e distratte in favore del difensore. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio senza opporre difese di merito sull’an dell’obbligo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto. Sussistono dunque i presupposti per l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.

Il TAR verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sono trascorsi infruttuosamente 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. I ricorrenti hanno inoltre inviato le dichiarazioni prescritte dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestanti la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta. È decorso altresì il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza alcun pagamento.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Collegio condanna infine l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sul punto richiama Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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