Accesso agli atti: cessazione materia del contendere e spese al Comune (TAR Puglia n. 166 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere interamente soddisfatta la pretesa sostanziale dell’istante. In tal caso, la pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Amministrazione che abbia dato riscontro all’istanza solo dopo la notifica del ricorso, dovendosi considerare la condotta processuale della parte pubblica quale elemento sintomatico della fondatezza della domanda. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non richiede l’accertamento del merito della pretesa, ma presuppone il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto dell’avvenuto soddisfacimento della stessa.

Il Fatto

Un’associazione culturale, risultata seconda in graduatoria in una procedura comunale per l’assegnazione di concessioni temporanee di suolo pubblico, presentava istanza di accesso ex art. 22 e 25 della legge n. 241/1990 ed ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo l’ostensione di verbali di gara, documentazione dei concorrenti, corrispondenza e provvedimenti conclusivi.

Avendo il Comune omesso di pronunciarsi, l’associazione adiva il TAR chiedendo l’annullamento del silenzio-diniego e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti. Nel corso del giudizio, il Comune consegnava la documentazione richiesta e la ricorrente depositava una memoria dichiarando l’intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedendo la condanna alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione comunale, la quale aveva consegnato tutta la documentazione richiesta in data successiva alla notifica del ricorso. Tale circostanza rendeva evidente il venir meno dell’interesse della ricorrente a una pronuncia di merito, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando il dato cronologico: il ricorso era stato notificato il 22.09.2025 e depositato il 23.09.2025, mentre il Comune aveva dato riscontro alla richiesta solo il 16.10.2025. Il ritardo nell’ostensione, intervenuta esclusivamente dopo l’instaurazione del giudizio, ha indotto il Collegio a ritenere la condotta dell’Amministrazione sintomatica dell’infondatezza del proprio operato.

La decisione conferma come, in materia di accesso ai documenti amministrativi, l’avvenuto adempimento tardivo da parte dell’ente non elida la rilevanza processuale del comportamento assunto, determinando comunque la condanna alle spese in capo all’Amministrazione che abbia reso necessario il ricorso. La liquidazione, fissata in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, è stata operata tenendo conto della natura della controversia e dell’attività difensiva svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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