Equivalenza tecnica delle specifiche e diniego della cautela negli appalti (TAR Puglia — Lecce, Sez. II, n. 431 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento di beni e servizi, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023, la disciplina della lex specialis che ammetta espressamente la valutazione di offerte con specifiche tecniche difformi, subordinatamente alla dimostrazione dell’equivalenza in termini di prestazioni e funzionalità, rende legittima la mancata esclusione del concorrente le cui caratteristiche del prodotto si discostino solo minimamente da quelle richieste. In tale evenienza non è ravvisabile l’aliud pro alio, con conseguente difetto del fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm.; la valutazione del danno deve comunque essere ponderata con gli interessi pubblici e privati coinvolti, in particolare l’urgenza della fornitura e la sua parziale esecuzione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la delibera con cui l’azienda sanitaria aveva aggiudicato alla controinteressata il lotto n. 1 di una procedura di gara per la fornitura di letti elettrici per degenza, censurando la mancata esclusione dei concorrenti che avevano proposto prodotti con caratteristiche tecniche difformi rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla lettera di invito. La ricorrente riteneva, in particolare, che le offerte ammesse non fossero equivalenti e che, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderle, con conseguente aggiudicazione in proprio favore.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato come la lex specialis, al punto 4 della lettera di invito, prevedesse espressamente che, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023, sarebbero state valutate anche le offerte che presentassero specifiche tecniche diverse, purché l’operatore economico ne avesse dimostrato l’equivalenza in termini di prestazioni e funzionalità. La valutazione di tale disposizione è stata ritenuta decisiva ai fini del rigetto dell’istanza cautelare.

I magistrati hanno osservato che la clausola della lettera di invito consentiva ragionevolmente l’ammissione delle offerte delle controinteressate, atteso che lo scostamento dai requisiti richiesti era minimo e riguardava caratteristiche dei prodotti che non ne determinavano una diversa natura funzionale. Sulla scorta di tali elementi, il collegio ha escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile l’ipotesi dell’aliud pro alio dedotta dalla ricorrente.

Il TAR ha inoltre osservato come la concessione della misura cautelare, anche a voler prescindere dal difetto del fumus, sarebbe stata in contrasto con la ponderazione degli opposti interessi. A tal fine sono stati valorizzati la natura dei beni oggetto di affidamento, l’urgenza della fornitura, dichiarata nella medesima delibera impugnata, e l’avvenuta parziale esecuzione della prestazione da parte dell’aggiudicataria.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese di fase e fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *