Necessario l’avviso di avvio del procedimento prima della revoca del passo carrabile (TAR Puglia n. 889 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione amministrativa, ancorché disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. L’omissione di tale comunicazione determina l’illegittimità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio, che pregiudica la posizione del destinatario dell’atto. La partecipazione procedimentale costituisce garanzia essenziale anche nei procedimenti di secondo grado che incidono su situazioni giuridiche soggettive già consolidate. L’accoglimento del ricorso per vizio procedimentale non preclude all’amministrazione l’adozione di nuove determinazioni nel rispetto delle regole sulla partecipazione.

Il Fatto

Una società, titolare di autorizzazioni per passi carrabili rilasciate dal Comune in relazione ad alcuni immobili, vedeva disporre la revoca delle autorizzazioni per i civici 172, 174 e relative lettere. L’amministrazione, a seguito di accertamenti, aveva infatti rilevato una diversa corrispondenza tra i varchi di accesso e gli immobili, a causa di un intervenuto frazionamento e cambio di destinazione d’uso. La società, ritenendo il provvedimento lesivo, proponeva ricorso deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come il provvedimento di revoca non fosse stato preceduto da alcun avviso di avvio del procedimento nei confronti della società istante. La circostanza è stata valutata decisiva, giacché l’omissione ha determinato la preclusione del contraddittorio e la conseguente impossibilità per la ricorrente di rappresentare le proprie ragioni prima dell’adozione dell’atto.

La decisione si fonda sul principio per cui la comunicazione di avvio, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990, costituisce adempimento imprescindibile anche nei procedimenti di revoca, non essendo configurabile alcuna esenzione dalla partecipazione per gli atti di secondo grado. Il Collegio ha sottolineato che la garanzia partecipativa assume rilievo proprio nelle ipotesi in cui l’amministrazione intenda incidere su posizioni già consolidate in capo al privato.

Quanto alla eccezione di sopravvenuto difetto di interesse sollevata dal Comune, la stessa è stata disattesa in ragione della mancata revoca dell’atto impugnato e del perdurante interesse della società all’utilizzo degli accessi carrabili, non inciso dai lavori autorizzati con il permesso di costruire successivamente rilasciato.

Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente al vizio procedimentale, rimanendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione circa la compatibilità degli accessi carrabili con il contesto. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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