Esclusione area spettacoli viaggianti tra poteri pianificatori del Comune e tutela cautelare (TAR Puglia, Sez. III, n. 283 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione delle aree destinate agli spettacoli viaggianti e ai parchi di divertimento costituisce esercizio del potere di pianificazione e di gestione del territorio da parte del Comune, rientrando nella sua discrezionalità la scelta delle zone idonee ai sensi dell’art. 9 della legge n. 337/1968. Tale scelta non è sindacabile in sede cautelare se risulta coerente con gli indirizzi urbanistici generali e se le aree alternative sono state effettivamente individuate dall’amministrazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore degli spettacoli viaggianti impugnava la comunicazione del Comune del 18.02.2026, con cui le veniva richiesto di esercitare la propria attività in un’area diversa da quella richiesta per la stagione estiva, unitamente alla deliberazione della Giunta Comunale del 16.02.2026 che aggiornava, per l’anno 2026, l’elenco delle aree disponibili per gli spettacoli viaggianti.
La delibera, nell’esercizio dei poteri di pianificazione del territorio, confermava l’esclusione di un’area specifica, individuando altre zone ritenute idonee. La società ricorrente chiedeva quindi la sospensione cautelare degli atti impugnati, deducendo profili di illegittimità e l’inidoneità delle aree alternative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.