Accesso difensivo ai titoli edilizi: la vicinitas del comproprietario fonda l’interesse concreto (TAR Puglia n. 700 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso agli atti, anche quando è introdotto con le forme del ricorso avverso il diniego, è un giudizio sul rapporto, avente ad oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di accesso e non la verifica dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato. Ai fini dell’accesso in materia edilizia, il requisito dell’interesse diretto, concreto ed attuale è soddisfatto dalla vicinitas, sussistente in capo al confinante, al frontista o a chiunque abbia uno stabile collegamento con la zona, ivi inclusi i terzi proprietari di aree limitrofe. L’istanza non è generica o esplorativa quando individua l’oggetto e lo scopo della richiesta, senza necessità di indicare gli estremi identificativi dei documenti. L’accesso difensivo, anche finalizzato a far valere una disparità di trattamento, prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi, atteso che per i titoli edilizi, soggetti a pubblicazione, non è dato presumere l’esistenza di dati personali non conosciuti. Non spetta all’amministrazione detentrice del documento né al giudice dell’accesso svolgere alcuna valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio di merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal diniego opposto dal Comune di Maruggio all’istanza di accesso presentata da un comproprietario di un terreno, il quale aveva chiesto di visionare ed estrarre copia dei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati per due strutture balneari limitrofe. L’istante, cui era stata negata l’autorizzazione a realizzare un impianto balneare sul proprio fondo per asserita incompatibilità con la disciplina urbanistica e paesaggistica, riteneva che le medesime norme fossero state applicate in modo meno rigoroso per altri operatori. L’amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo non dimostrato un interesse diretto, concreto ed attuale e qualificando la richiesta come generica ed esplorativa, volta a un controllo generalizzato, richiamando altresì l’esigenza di tutela della riservatezza commerciale delle società controinteressate. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego, deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente chiarito la natura del giudizio sull’accesso, qualificandolo come giudizio sul rapporto, nel quale il giudice accerta direttamente la spettanza del diritto, potendo ordinare l’esibizione dei documenti ove ne ricorrano i presupposti. Ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti dell’accesso strumentale, ispirato alla logica del need to know per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto.

Con riferimento all’ambito soggettivo, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della vicinitas, ravvisato nella contiguità spaziale tra la particella del ricorrente e quelle su cui insistono le opere oggetto dell’istanza, seppur non confinanti. Ha inoltre valorizzato l’attualità, la personalità e la concretezza dell’interesse conoscitivo, collegato alla necessità di tutelare lo ius aedificandi e di formulare una censura di eccesso di potere per disparità di trattamento. Quanto all’ambito oggettivo, ha escluso la natura generica dell’istanza, osservando come non possa pretendersi l’indicazione degli estremi identificativi dei documenti, essendo sufficiente che l’oggetto e lo scopo della richiesta siano individuati.

Il Collegio ha infine affrontato il tema del bilanciamento con la riservatezza dei terzi controinteressati, affermando che l’accesso difensivo prevale su eventuali esigenze di riservatezza, in particolare per i titoli edilizi, atti soggetti a pubblicazione e per i quali non può presumersi l’esistenza di dati personali non conosciuti. Ha richiamato il principio per cui l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che l’amministrazione o il giudice possano compiere valutazioni ultronee sull’ammissibilità o la decisività del documento nel giudizio di merito, salvo i casi di evidente assenza di collegamento con le esigenze difensive. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza ha accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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