Estinzione per rinuncia al ricorso: il giudizio si chiude senza statuizione sul potere di decadenza (TAR Puglia n. 636 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, sottoscritta dai difensori delle parti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.. L’accordo bonario intervenuto tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere, priva di interesse la prosecuzione del giudizio e legittima la declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese di lite ove le parti non insistano sulla loro liquidazione.
Il Fatto
Una società concessionaria di un chiosco bar di proprietà comunale, ubicato all’interno di un parco pubblico, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la decadenza dal diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la decadenza della connessa concessione di suolo pubblico, per asseriti inadempimenti contrattuali.
Il Comune, costituitosi in giudizio, proponeva ricorso incidentale con domanda riconvenzionale volta all’accertamento della decadenza/risoluzione del rapporto concessorio per gravi inadempimenti e alla condanna della società al risarcimento dei danni. Nelle more del giudizio, le parti addivenivano a un accordo bonario e depositavano congiuntamente istanza di rinvio dell’udienza, poi reiterata, in vista della definizione bonaria della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso introduttivo e al ricorso incidentale, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., avendo i difensori delle parti sottoscritto e depositato apposito atto di rinuncia agli atti del giudizio.
Il Collegio ha rilevato che l’atto di rinuncia, sottoscritto anche personalmente dall’Amministratore Unico della società ricorrente e depositato in Segreteria il 1° aprile 2026, riguardava tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso incidentale, sicché il giudizio andava dichiarato estinto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, in considerazione della non insistenza delle parti sulla loro liquidazione. Ha altresì ordinato l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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