Compartecipazione alla retta RSA: l’ISEE è l’unico criterio e il Comune non può introdurre limiti aggiuntivi (TAR Puglia n. 629 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ISEE costituisce lo strumento indefettibile e il livello massimo per la valutazione della capacità contributiva dell’utente e per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, incluse quelle sociosanitarie. Gli enti locali non possono introdurre, in via regolamentare, criteri aggiuntivi o sostitutivi rispetto a quelli ISEE, né subordinare la compartecipazione pubblica alla sussistenza di requisiti non previsti dalla legge, quali situazioni di emergenza o la presenza di familiari tenuti agli alimenti. I trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, come l’indennità di accompagnamento, se non rientranti nel reddito IRPEF, sono esclusi dalla base di calcolo ISEE. La mancata impugnazione del regolamento presupposto non determina l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto applicativo, potendo il giudice disapplicare d’ufficio la norma regolamentare contrastante con disposizioni sovraordinate.
Il Fatto
Un cittadino, invalido civile al 100% affetto da gravissime patologie neuropsichiatriche congenite, veniva ricoverato presso una R.S.A. a seguito di un Progetto Assistenziale Individualizzato redatto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale. Il Comune di residenza, con due note, negava la compartecipazione al pagamento della retta, adducendo che l’interessato percepiva indennità di invalidità e di accompagnamento e che, in ogni caso, i familiari avrebbero potuto contribuire alla spesa. Il diniego veniva motivato anche con l’assenza dei presupposti di “emergenza”, “urgenza” e “progetto condiviso” richiesti dal Regolamento Unico d’Ambito applicato. Il ricorrente impugnava le note, il regolamento e, con motivi aggiunti, la disciplina regolamentare vigente ratione temporis, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di compartecipare integralmente alla quota sociale della retta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle amministrazioni resistenti, le quali lamentavano la mancata impugnazione del Regolamento Regionale Puglia n. 4/2007 e la tardività dell’impugnativa del Regolamento d’Ambito. Richiamando un consolidato orientamento, il Collegio ha affermato che il giudice amministrativo può disapplicare d’ufficio una disposizione regolamentare in contrasto con norme sovraordinate, senza che sia necessaria una specifica impugnativa da parte del privato, atteso che la lesione si attualizza solo con l’atto applicativo. È stata invece dichiarata l’inammissibilità delle censure avverso il regolamento previgente, non applicabile alla fattispecie per decorrenza temporale.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando come l’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 qualifichi l’ISEE come livello essenziale delle prestazioni, applicabile anche alla determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie. La disciplina regionale e comunale non può pertanto introdurre parametri ulteriori o diversi da quelli ISEE.
Quanto al primo motivo di diniego, la Corte ha ritenuto illegittima la valorizzazione, da parte del Comune, di emolumenti quali l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile. Tali trattamenti, in forza dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 e dell’art. 4, comma 2, lett. f), del d.P.C.M. n. 159/2013, non sono computabili ai fini ISEE e non possono fondare il rifiuto della compartecipazione pubblica.
Il TAR ha altresì censurato la subordinazione dell’intervento comunale a “situazioni straordinarie e di emergenza”, come previsto dall’art. 16 del Regolamento d’Ambito. Il potere integrativo di cui all’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 spetta alle Regioni, non agli enti locali, e i criteri ulteriori di selezione possono servire solo a individuare specifiche platee di beneficiari, non a limitare l’accesso alla prestazione. Parimenti illegittima è la valorizzazione della presenza di familiari tenuti agli alimenti, requisito non previsto da alcuna norma, e la carenza del “progetto condiviso”, adempimento che ricade sull’Amministrazione e non può costituire condizione per negare la spettanza del contributo.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha parzialmente disapplicato l’art. 16 del Regolamento e annullato le note di diniego, condannando il Comune a rideterminarsi sull’istanza, con declaratoria di inammissibilità delle domande di accertamento dell’obbligo di compartecipazione e di risarcimento del danno per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tali pretese, una volta conformato l’agire pubblico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.