Recinzione e cucce per cani soggette a permesso di costruire (TAR Puglia n. 389 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, poiché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Le opere di recinzione con cordoli in cemento infissi al terreno e le cucce per animali in conci di tufo con copertura stabile, per modalità costruttive e caratteristiche tipologiche, modificano l’assetto territoriale e la consistenza plano-volumetrica dell’area e, avendo autonoma utilità, integrano interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Le finalità sociali o di benessere animale non giustificano la violazione delle norme urbanistiche edilizie, né l’eventuale inerzia dell’amministrazione nella gestione del randagismo legittima la realizzazione di strutture abusive.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione di rifiuti e il ripristino ambientale. Le opere consistevano in una recinzione e in cucce per cani realizzate all’interno di un terreno di sua proprietà, dove il ricorrente accoglieva cani randagi a proprie spese.
Il ricorrente sosteneva che gli interventi non richiedessero il permesso di costruire, configurandosi come estrinsecazione dello ius excludendi alios, e deduceva la caducazione del sequestro penale disposto sugli stessi immobili, nonché l’inerzia del Comune nella gestione del randagismo. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva accolto l’istanza di sospensiva per il periculum in mora legato alla sorte degli animali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito la natura delle opere realizzate, sulla base del verbale di sopralluogo e della documentazione fotografica: una recinzione in rete elettrosaldata montata su cordoli di cemento, un numero imprecisato di cucce in conci di tufo delle dimensioni di circa un metro per sessanta centimetri, alcune coperte con lamiera, altre con travetti e gettata di cemento, oltre alla presenza di materiale di risulta.
Il Collegio ha escluso la qualificazione delle opere come pertinenze o come semplici estrinsecazioni dello ius excludendi alios, valorizzando la presenza di cordoli in cemento infissi al terreno, la struttura in conci di tufo e la copertura stabile delle cucce. Tali elementi, per modalità costruttive e caratteristiche tipologiche, rendono le opere idonee a modificare l’assetto territoriale e la consistenza plano-volumetrica dell’area, con conseguente riconduzione agli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetti a permesso di costruire in quanto dotati di autonoma utilità.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la valutazione dell’abuso edilizio va effettuata in termini complessivi e non atomistici, dovendo l’amministrazione esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato per contrastare artificiose frammentazioni finalizzate all’elusione dei presupposti della sanatoria, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029 del 2023 e precedenti conformi.
Quanto alle dedotte finalità sociali dell’intervento e alle esigenze di benessere animale, il Collegio le ha ritenute irrilevanti ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione: esse non possono giustificare la violazione delle norme urbanistiche, né l’eventuale inadempienza del Comune nella gestione del randagismo può legittimare la realizzazione di strutture abusive. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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