Onere motivazionale del parere paesaggistico negativo e contraddittorio procedimentale (TAR Puglia n. 355 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere reso ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 è espressivo di una valutazione tecnico-discrezionale, destinata a produrre effetti vincolanti sul successivo provvedimento autorizzatorio. Tale natura esige che il giudizio di compatibilità paesaggistica sia sempre sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire premesse e iter logico della valutazione. Nel caso di parere negativo, l’amministrazione deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi, considerare le osservazioni del privato e indicare quali accorgimenti tecnici o modifiche progettuali possano consentire il rilascio dell’autorizzazione. L’omessa indicazione di tali elementi determina l’illegittimità del parere e del conseguente diniego, con violazione anche dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, atteso che l’integrazione del contraddittorio procedimentale avrebbe potuto operare in ottica deflattiva del contenzioso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, richiedeva il permesso di costruire e la contestuale autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una casa isolata con piscina di pertinenza. Il Comune rilasciava parere favorevole sotto il profilo urbanistico-edilizio e la Commissione locale per il paesaggio esprimeva parere favorevole con prescrizioni. La Soprintendenza, tuttavia, nel parere reso ex art. 146 cit., si esprimeva favorevolmente ma subordinava l’intervento alla condizione che la prevista piscina in cemento armato non fosse posta in opera. L’Unione dei Comuni, preso atto del parere vincolante, negava conseguentemente l’autorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il parere paesaggistico non costituisce espressione di scelta discrezionale pura, ma di valutazione tecnico-discrezionale che, per evitare esiti insindacabili o arbitrari, deve essere supportata da motivazione approfondita. Nel caso di specie, il parere impugnato si limitava a un generico richiamo alle norme e ai vincoli gravanti sulla zona, senza compiere alcuna concreta valutazione delle reali caratteristiche progettuali della piscina oggetto dell’istanza.

La carenza motivazionale risultava tanto più evidente alla luce delle Linee Guida 4.4.4. del PPTR, relative alla tutela delle strutture in pietra a secco, le quali consentono espressamente la realizzazione di piscine di piccole dimensioni anche per singole unità immobiliari. Il parere non spiegava le ragioni per cui l’intervento non fosse meritevole di accoglimento, pur in presenza di una previsione normativa che lo consentiva.

Il Tribunale rileva inoltre che la Soprintendenza aveva erroneamente qualificato l’intervento come realizzato in cemento armato, laddove la progettazione prevedeva la posa di moduli prefabbricati facilmente amovibili: circostanza che avrebbe dovuto essere valorizzata nella valutazione di compatibilità paesaggistica. Tale errore di fatto evidenziava l’assenza di un’istruttoria adeguata e l’insufficienza del percorso motivazionale.

Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’instaurazione del contraddittorio procedimentale avrebbe consentito alle parti di chiarire le reali caratteristiche dell’intervento e di valutare soluzioni compatibili, con evidente beneficio in termini di deflazione del contenzioso. Il parere negativo e la conseguente nota di diniego vengono pertanto annullati, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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