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Accesso civico e documenti pensionistici INPS: cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione (TAR Puglia n. 193 dell’11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando, nel corso del giudizio di accesso ai documenti amministrativi promosso ex art. 116 cod. proc. amm., l’Amministrazione resistente ostenda integralmente la documentazione richiesta, soddisfacendo in tal modo la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. In tale evenienza, la sopravvenuta ostensione della documentazione determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: qualora l’ostensione dei documenti sia intervenuta solo successivamente alla notificazione del ricorso e alla costituzione in giudizio del ricorrente, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, presentava all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un’istanza di accesso finalizzata a conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, le modalità di calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo impiegato dall’Ente previdenziale. In particolare, chiedeva l’esibizione dell’estratto contributivo analitico, della certificazione delle retribuzioni di lavoro effettivo e figurativo e dell’ultimo modello TE08 relativo alla propria pensione. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. avanti al TAR Puglia per l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’INPS all’esibizione della documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la documentazione oggetto dell’istanza era stata integralmente ostesa dall’Istituto resistente in favore del richiedente. Il Collegio ha precisato che l’ostensione era avvenuta in due momenti distinti: una prima parte dei documenti, comprendente l’estratto conto assicurativo del privato e plurimi modelli TE08 riferibili al trattamento pensionistico n. 36034881 cat. VOCOM, era stata depositata unitamente alla costituzione in giudizio dell’INPS del 4.12.2025; la residua parte, rappresentata dal modello “Retr. pens.” con data del 17.5.2011, era stata depositata in data 31.1.2026, in un momento successivo alla notifica del ricorso.

Il Collegio ha ritenuto che, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa azionata dal ricorrente, ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., come peraltro richiesto dallo stesso difensore di parte ricorrente all’udienza pubblica del 9.2.2026.

Con riferimento alle spese del giudizio, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’INPS nella misura liquidata in dispositivo. A fondamento di tale statuizione, il Collegio ha evidenziato che l’ostensione della documentazione era intervenuta solo in un momento successivo rispetto alla notificazione del ricorso e alla costituzione in giudizio del ricorrente, con la conseguenza che l’ente previdenziale doveva ritenersi virtualmente soccombente.

La pronuncia ha, infine, disposto la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. richiamato dal processo amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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