Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità per rinuncia non rituale (TAR Puglia n. 181 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, priva dei presupposti rituali della notificazione alle altre parti e della loro accettazione, non può essere qualificata come rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., ma deve essere più correttamente interpretata come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. In presenza di tale dichiarazione, il giudice amministrativo deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con nulla per le spese.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, Lecce, l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cutrofiano, chiedendone l’annullamento. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 22 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’atto di rinuncia al ricorso non presentava i requisiti rituali della notificazione alle altre parti e dell’accettazione da parte di queste ultime, richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm. Di conseguenza, la dichiarazione non poteva essere qualificata come rinuncia in senso tecnico, ma doveva essere più correttamente intesa come manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal Collegio (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), il giudice ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla ricorrente con la memoria del 26 gennaio 2026. Tale dichiarazione comporta la cessazione dell’interesse alla definizione del giudizio, rendendo la controversia improcedibile.

Il TAR ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disposizione che contempla tale esito processuale quando, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene una situazione che fa venire meno l’interesse alla decisione. La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto il nulla per le spese, non essendovi ragioni per addossarle alla parte ricorrente in considerazione della natura della pronuncia e della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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