In materia di condono edilizio, il silenzio assenso non può formarsi in assenza di documentazione incompleta (TAR Puglia n. 156 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, subordina la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio alla completezza documentale dell’istanza stessa, che deve essere integrata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2005. La presentazione tardiva della documentazione, avvenuta anche a seguito di richieste istruttorie dell’amministrazione, non impedisce l’esame della domanda di sanatoria ma determina la mancata decorrenza del termine di ventiquattro mesi previsto per la formazione del titolo abilitativo per silentium. L’onere di dimostrare l’avvenuta produzione di tutta la documentazione richiesta dalla legge entro il predetto termine grava sul privato che invoca la formazione del silenzio assenso. In tema di condono, l’onere probatorio relativo alla realizzazione dell’opera in data antecedente al termine ultimo fissato dalla legge grava sul richiedente e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti mere ipotesi o disconoscimenti delle risultanze aerofotogrammetriche.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Ostuni, presentava nel febbraio 2004 istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003 per l’ampliamento di un’abitazione e la trasformazione del primo piano. Dopo una lunga e frammentaria istruttoria, caratterizzata da richieste di integrazione documentale e dal pagamento rateale degli oneri concessori protrattosi fino al 2011, il Comune comunicava nel 2015 il preavviso di diniego, rilevando che l’aerofotogrammetria del 7 ottobre 2003 non evidenziava la presenza del fabbricato. Con provvedimento del dicembre 2019 l’amministrazione denegava definitivamente la sanatoria, adottando un provvedimento che conteneva il richiamo all’art. 32, comma 27, lett. d), l.n. 326/2003, successivamente riconosciuto come errore materiale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, soffermandosi in primo luogo sulla questione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto il richiamo all’art. 32, comma 27, lett. d), l.n. 326/2003 non idoneo a inficiare l’atto, in quanto la motivazione reale del diniego era comunque esternata nel corpo del provvedimento e l’errore appariva evidente e riconoscibile, non avendo in alcun modo compromesso le possibilità difensive della ricorrente, che aveva dimostrato di conoscere e censurare la effettiva ratio del diniego.
In relazione alla dedotta formazione del silenzio assenso, il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, evidenziando come la norma condizioni espressamente la maturazione del titolo abilitativo per silentium alla presentazione, entro il 31 ottobre 2005, dell’intera documentazione ivi indicata: dichiarazione sostitutiva con descrizione delle opere, perizia giurata e certificazione di idoneità statica per opere superiori a 450 metri cubi, denuncia in catasto, denunce fiscali e integrale pagamento degli oneri concessori. Il Collegio ha precisato che la completezza documentale costituisce presupposto indefettibile e che l’onere di dimostrarla grava sul privato che invoca la formazione del titolo.
Nel caso di specie, la domanda presentata nel 2004 conteneva esclusivamente la dichiarazione descrittiva delle opere, mentre la documentazione restante era stata prodotta solo a seguito delle richieste del Comune e comunque in epoca successiva al termine del 31 ottobre 2005: la variazione catastale risaliva al 2007, la perizia giurata al 2011 e il saldo degli oneri era stato versato anch’esso nel 2011. Il TAR ha quindi concluso che il termine di ventiquattro mesi non aveva mai iniziato a decorrere, rendendo inconfigurabile il silenzio assenso.
Quanto alla contestazione sulla data di realizzazione dell’abuso, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’onere di provare la data di ultimazione delle opere grava sul richiedente il condono e deve essere assolto con documentazione certa e univoca, senza che possano rilevare mere dichiarazioni sostitutive o ipotesi suggestive. Avendo l’amministrazione dimostrato con le aerofotogrammetrie l’assenza del manufatto alla data del 7 ottobre 2003, la ricorrente non poteva limitarsi a disconoscere la documentazione o a ipotizzare cause di occultamento, ma avrebbe dovuto fornire prova contraria idonea e documentata, non essendo a tal fine sufficienti gli argomenti basati sulla sola vegetazione o sulla risoluzione delle riprese aeree.
Nota della Redazione
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