Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione in attesa dell’accertamento di conformità (TAR Puglia n. 11 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive può essere sospesa in via cautelare quando le questioni poste con il ricorso richiedano un approfondimento nel merito e la decisione debba avvenire re adhuc integra, ovvero prima che l’esecuzione dell’ordine demolitorio renda irreversibile la situazione. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina automaticamente la caducazione o la sospensione del termine per la demolizione, ma costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora in sede di tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il giudice amministrativo, nel bilanciare l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica con l’interesse del privato alla conservazione della res, può disporre la sospensione interinale dell’ordinanza di demolizione, limitando la misura cautelare ai soli atti per i quali sussista il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria e l’ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi, emessa per opere eseguite in difformità dal permesso di costruire originario e in assenza di titolo abilitativo. In particolare, la ricorrente aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la presentazione di tale istanza avesse determinato la caducazione o, in subordine, l’interruzione o la sospensione del termine di 90 giorni portato dall’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto che le questioni sollevate con il ricorso richiedessero un approfondimento proprio nella sede del merito, non potendo essere risolte in via sommaria nella fase cautelare. Tale valutazione si è basata sulla complessità delle questioni giuridiche prospettate, concernenti gli effetti della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sull’ordinanza di demolizione già emanata.
Con riferimento al fumus boni iuris, il Tribunale ha riconosciuto la necessità di consentire una decisione della causa re adhuc integra, ossia prima che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione possa pregiudicare definitivamente la situazione. La natura del pregiudizio dedotto, legato all’irreversibilità della demolizione, ha quindi orientato la valutazione del giudice cautelare verso un approfondimento che solo la trattazione nel merito può garantire.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha operato una distinzione: ha ritenuto sussistente il requisito con riferimento all’ordinanza di demolizione, i cui effetti sono stati interinalmente sospesi, mentre ha escluso la sussistenza del periculum con riferimento agli altri atti impugnati, tra cui il diniego di sanatoria e il preavviso di rigetto. La misura cautelare è stata quindi limitata al solo provvedimento demolitorio, con fissazione della trattazione nel merito del ricorso alla prima udienza del mese di marzo 2027.
Nota della Redazione
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