Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla totale definizione del giudizio penale (TAR Sardegna n. 1094 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto per l’avvio o la ripresa del procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico, relativamente a fatti oggetto di un procedimento penale, decorre esclusivamente dalla conclusione dell’intero processo penale, senza che assumano rilevanza le sentenze parziali che definiscano solo alcuni capi di imputazione, ancorché coperte da giudicato. La sentenza che dichiara la prescrizione dei reati è priva di portata cognitoria sul merito dei fatti contestati e non preclude all’Amministrazione l’autonoma valutazione degli stessi in sede disciplinare. La destituzione dal servizio per fatti di gravità inaudita, integranti sistematico asservimento della funzione pubblica a fini personali, costituisce esercizio di estesa discrezionalità amministrativa, congruamente motivata anche mediante il riferimento al compendio probatorio acquisito in sede penale.
Il Fatto
Un ispettore capo della Polizia di Stato, in servizio presso una questura, era stato sottoposto a misura cautelare nel 2004 per una pluralità di reati, tra cui concussione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. All’esito del giudizio penale, definito con sentenze che dichiaravano l’estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare, irrogando la sanzione della destituzione con decorrenza rettificata dal 2004.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione del termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, la contraddittorietà e il difetto istruttorio, nonché il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle osservazioni difensive.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto respinto le censure relative alla decorrenza del termine procedimentale, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022. Secondo tale orientamento, il termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare decorre solo dalla totale definizione del giudizio penale, non assumendo rilievo le sentenze parziali relative a singoli capi di imputazione, in considerazione della necessità di garantire la completezza e correttezza della valutazione complessiva dei fatti, sia nell’interesse del dipendente che del buon andamento dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, la prima sentenza del 2021 aveva riguardato solo tre dei cinque capi di imputazione e il giudice aveva espressamente precisato che il processo non era definito, proseguendo per l’audizione di testimoni. Ne conseguiva che il termine era iniziato a decorrere solo dalla sentenza del 2024, che aveva definito integralmente il giudizio, risultando tempestivo l’avvio del procedimento disciplinare nel febbraio 2025.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha rilevato che il Funzionario istruttore aveva analiticamente ricostruito i fatti, valorizzando le intercettazioni telefoniche e ambientali e gli altri elementi gravi, precisi e concordanti acquisiti in sede giudiziaria. Anche le dichiarazioni del testimone indicato dal ricorrente erano state specificamente esaminate, evidenziandone la contraddittorietà e la reticenza, tali da indurre l’autorità giudiziaria a procedere per falsa testimonianza.
Il TAR ha infine chiarito che le precedenti condotte positive e la lode conseguita non potevano assumere rilievo, risultando ampiamente superate dai successivi comportamenti illeciti. La pronuncia dichiarativa della prescrizione, in quanto priva di portata cognitoria sul merito, non impediva all’Amministrazione di valutare autonomamente i fatti ai fini disciplinari. Il giudizio di gravità delle condotte, tali da denotare un sistematico asservimento della funzione pubblica a fini personali, integrava un esercizio di discrezionalità amministrativa adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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