Disponibilità delle risorse finanziarie e ammissione alle procedure valutative dei bandi di finanziamento pubblico per le MPMI (TAR Sardegna n. 160 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire la quota di fabbisogno dell’impresa al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell’Organismo di Ricerca non richiede, in sede di ammissione alla fase di valutazione tecnico-scientifica di un bando per la concessione di aiuti alle MPMI, la prova di una disponibilità continuativa delle stesse. Ai fini della verifica della sussistenza del fumus boni iuris, la circostanza che l’impresa sia già stata destinataria di finanziamenti pubblici costituisce elemento indiziario idoneo a dimostrare la capacità finanziaria richiesta. La mancata ammissione alla suddetta fase valutativa integra un danno grave e irreparabile, attesa la perdita della possibilità di ottenere il finanziamento pubblico, configurando il necessario periculum in mora.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa operante nel settore della ricerca e sviluppo, ha presentato domanda di partecipazione al bando “Aiuti ai Progetti di Ricerca e Sviluppo delle MPMI”, indetto da Sardegna Ricerche. Con provvedimento del 25 marzo 2026, l’Amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità formale della domanda, ritenendo non dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per coprire la quota di fabbisogno dell’impresa. Avverso tale atto, nonché avverso i presupposti motivi ostativi comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le disposizioni attuative del bando nella parte in cui richiederebbero la dimostrazione di una disponibilità continuativa delle risorse, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris alla luce degli atti versati in giudizio. Il Collegio ha evidenziato che la società ricorrente, già destinataria di finanziamenti pubblici, appare in possesso delle risorse necessarie per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell’Organismo di Ricerca. Tale valutazione, seppur sommaria e propria della presente fase, induce a ritenere non manifestamente infondata la tesi della ricorrente secondo cui la clausola del bando, interpretata nel senso di esigere la disponibilità continuativa delle risorse, risulterebbe eccessivamente restrittiva.

Sul versante del periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che la mancata ammissione alla fase di valutazione tecnico-scientifica del progetto comporterebbe la perdita definitiva della possibilità di ottenere il finanziamento pubblico, configurando un danno grave e irreparabile per la società. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, il Collegio ha accordato prevalenza all’interesse della ricorrente a partecipare alla suddetta fase valutativa, sottolineando la complessità della vicenda e la necessità di un più approfondito esame nella sede di merito.

In accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR Sardegna ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. 4277 del 25 marzo 2026 e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026, compensando le spese della presente fase del giudizio. La decisione si caratterizza per la natura interinale delle valutazioni compiute, restando impregiudicata ogni più approfondita analisi della questione nella fase di merito, considerata l’evidente complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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