Il criterio di priorità non deroga alla perentorietà dei termini di VIA (TAR Sardegna n. 927 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di priorità nella trattazione delle istanze di VIA per i progetti PNIEC, introdotto dall’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, non deroga alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che restano integralmente applicabili. La nuova pubblicazione della documentazione progettuale a seguito di integrazioni, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, non fa decorrere un nuovo termine di centotrenta giorni, che resta ancorato alla data di originaria pubblicazione. L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. è ammissibile anche se proposta prima della scadenza del termine, attesa la natura permanente della condotta inerte. In caso di accoglimento, la condanna a provvedere deve essere modulata per garantire che il progetto resti inserito nel sistema delle quote di trattazione, con precedenza rispetto ai soli procedimenti di analoga natura non prioritaria.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 64,24 MW, rientrante tra i progetti PNIEC non prioritari. Decorsi infruttuosamente i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse predisposto lo schema di provvedimento di VIA, la società notificava ricorso avverso il silenzio, contestando altresì la natura soprassessoria della nota con cui il Ministero aveva sostanzialmente giustificato l’inerzia. Le amministrazioni intimate eccepivano l’inammissibilità del ricorso per intervenuta notifica prima della scadenza del termine di centotrenta giorni dalla seconda pubblicazione della documentazione progettuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza secondo cui il silenzio-inadempimento integra una condotta a carattere permanente: l’eventuale insussistenza dei presupposti alla data di proposizione del ricorso non determina la mutatio libelli se gli stessi vengono a configurarsi nelle more del giudizio, imponendosi esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso di specie il termine di centotrenta giorni era comunque spirato poco dopo l’introduzione del giudizio.
Nel merito, la Sezione ha dato continuità all’orientamento consolidato in controversie analoghe, evidenziando che i termini del procedimento di VIA, riguardanti tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche, sono espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa da parte dell’autorità competente, che ha natura doverosa e non può essere elusa da difficoltà operative o dall’elevato numero di istanze in corso di valutazione.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’introduzione del criterio di priorità basato sulla maggiore potenza dell’impianto assume mera rilevanza interna ai fini di un’ordinata gestione degli iter autorizzatori e non può legittimare il mancato rispetto dei termini perentori né una sostanziale sospensione ex lege dei procedimenti per progetti di potenza inferiore, in assenza di un provvedimento organizzativo che definisca la soglia di priorità e i relativi effetti.
Tuttavia, conformandosi alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha specificato gli effetti dell’accoglimento: la condanna a provvedere entro novanta giorni deve essere strutturata in modo da assicurare che il progetto rimanga inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege, con precedenza rispetto ai soli procedimenti non prioritari e nei limiti della quota non inferiore a due quinti dedicata a tali progetti, anche mediante l’eventuale fissazione di una seduta straordinaria della Commissione.
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Nota della Redazione
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