Ottemperanza per la Carta del Docente: respinta l’astreinte per ragioni ostative (TAR Sardegna n. 405 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo necessario per dare esecuzione alla pronuncia e la natura del credito, che non costituisce mezzo di sostentamento. La sussistenza di tali ragioni, che si aggiungono al limite negativo della manifesta iniquità, è valutata dal giudice sulla base delle circostanze del caso concreto. L’accoglimento della domanda di ottemperanza comporta la condanna dell’Amministrazione ad eseguire la sentenza entro un termine, con la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in ricorso, con il pagamento di una somma di denaro da accreditare sulla carta stessa. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 02.04.2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha accertato la regolare notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso un termine di 90 giorni per l’adempimento a semplice richiesta della parte interessata.
La Corte ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, un autonomo limite rappresentato dalla sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate, in conformità a un orientamento già espresso dal medesimo Collegio, nella particolare complessità del procedimento amministrativo per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo alla formazione continua.
In considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, il Collegio ha infine ridotto il compenso professionale, liquidando le spese di lite in euro 400,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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