Difetto di legittimazione attiva del ricorrente che ha alienato il bene prima del perfezionamento della notifica (TAR Abruzzo n. 101 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, introdotto con ricorso, l’instaurazione del rapporto processuale si perfeziona con il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice, mentre per il resistente la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto. È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da chi, alla data di perfezionamento della notifica per l’amministrazione e a quella di deposito del ricorso, non sia più titolare del diritto sostanziale azionato, avendo alienato il bene a un soggetto distinto, quale una società semplice agricola. L’intervento in giudizio del successore a titolare particolare non sana l’iniziale carenza di legittimazione, non vertendosi in ipotesi di successione verificatasi in corso di causa, ma in una situazione in cui il ricorrente non era legittimato ab origine.
Il Fatto
I proprietari di un terreno occupato d’urgenza dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche, senza che il procedimento espropriativo fosse concluso, proponevano ricorso avverso l’occupazione, chiedendo la restituzione del bene e il risarcimento dei danni. Il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario il 4 gennaio 2021, veniva notificato al Comune il 5 gennaio 2021 e depositato il 15 gennaio 2021. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, deducendo che, alla data di notifica del ricorso, i terreni risultavano già intestati a una società semplice agricola costituita dai medesimi soggetti, a seguito di conferimento. La società spiegava intervento ad adiuvandum, sostenendo la propria identità sostanziale con i ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, ritenendola fondata. Ha osservato che, alla data del 5 gennaio 2021, in cui la notifica si era perfezionata per il Comune, i ricorrenti non erano più proprietari del terreno, essendo questo stato conferito alla società semplice agricola con decorrenza dalla medesima data.
La circostanza che l’atto fosse stato consegnato all’UNEP il giorno precedente è stata ritenuta irrilevante, poiché, per il notificante, il procedimento notificatorio produce effetti sin dalla consegna all’ufficiale giudiziario, ma, per il destinatario, la notifica si perfeziona solo con la ricezione. A quella data, i ricorrenti avevano già cessato di essere titolari del diritto fatto valere.
Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio, già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2709/2024, secondo cui nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso. Anche a tale data, successiva alla notifica, i ricorrenti non erano più proprietari del bene, restando così definitivamente esclusa la loro legittimazione.
Quanto all’intervento della società semplice agricola, il Collegio ha escluso che potesse configurarsi una successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 39 cod. proc. amm. e dell’art. 111 cod. proc. civ.: l’intervento non era successivo all’instaurazione di un valido rapporto processuale, ma era volto a sanare un vizio genetico del ricorso, proposto ab origine da soggetti non legittimati.
Il Collegio ha infine respinto la tesi dell’identità tra società semplice e soci, affermando che essa costituisce un distinto soggetto di diritto, come confermato dalla stessa condotta processuale dell’interveniente, che si era qualificata successore a titolo particolare dei ricorrenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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